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Data: 31/03/2003 - Anno: 9 - Numero: 1 - Pagina: 27 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

SI TORNA A NASCERE A BADOLATO. FORSE.

Letture: 1315               AUTORE: Vincenzo Squillacioti (Altri articoli dell'autore)        

Pur senza voler dire del problema, tanto delicato quanto complesso, della differenza tra la memoria che vivifica il passato e la storia che, invece, ne codifica la morte e quasi lo mummifica, asseriamo ancora una volta che avere una propria identità, e consapevolizzarla, e operare per non smarrirla è una esistenziale esigenza, dei singoli e dei gruppi. Siamo pertanto convinti che smarrire lungo il cammino il luogo di “provenienza”, non aiuta certo la definizione della propria identità. Ed è quello che sta avvenendo un po’ ovunque, per la gente dei piccoli paesi, giacché alla nascita viene registrato non il luogo in cui vive il proprio nucleo familiare e nel quale immediatamente si andrà a sopportare i primi dolori e a gustare le prime gioie, ma il Comune in cui è ubicata la clinica o l’ospedale dove tecnicamente si vede la luce.
Un problema non di poco conto sul piano dell’organizzazione dell’esistenza socio-storica; un problema di cui ci siamo interessati intervenendo a più voci ad una trasmissione radiofonica che vedeva protagonista lo scrittore sardo Gavino Ledda, condannato a suo tempo per aver volutamente trasgredito la legge che gl’imponeva di registrare il figlio al paese in cui era nato e non, invece, al paese in cui la sua famiglia viveva.
Nel luglio del 1994 “La Radice”, in collaborazione con Cecé Serrao, responsabile dell’Ufficio demografico del Comune di Badolato, ne ha fatto oggetto d’interesse e d’impegno sollecitando l’ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe) a presentare una proposta di legge che mettesse fine alla “falsità” dei certificati di nascita. Basti pensare, ad esempio, che nell’ultimo quinquennio (1998-2002) sono nati 114 bambini appartenenti a nuclei familiari residenti e domiciliati a Badolato, ma non uno risulta qui nato: sui relativi certificati di nascita c’è scritto “nato a Soverato, a Catanzaro,…”. Nessuno più, quindi, nasce a Badolato.
Pur disponendo di più soluzioni al problema, “La Radice”, rispettosa delle competenze di Enti e Istituzioni, non ne suggerisce alcuna, ma si limita soltanto a segnalare e a stimolare.
L’amico e collaboratore Cecé Serrao, consigliere dell’ANUSCA, ci ha di recente passato la proposta di legge che risolverebbe, finalmente, l’importante problema; proposta che noi qui trascriviamo per parteciparla ai nostri lettori:

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Istituzione del luogo elettivo di nascita)

1. Allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è attribuita ad uno dei genitori o, in mancanza del padre, alla sola madre, la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1, del regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 38, 39 e 40 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e da ogni altra norma di legge.

2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune di residenza dei genitori o, in mancanza del padre, della sola madre del bambino. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo do nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare potrà essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendersi secondo la nozione di cui all’articolo 43, secondo comma, del codice civile.
3. L’ufficiale dello stato civile provvede all’iscrizione del luogo elettivo di nascita nell’archivio di cui all’articolo 10 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 296, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei midi legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.

Art. 2
(Omissis)


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