Data: 30/06/2004 - Anno: 10 - Numero: 2 - Pagina: 6 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
|
LIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
|
Letture: 1994
AUTORE: Giovanni Bove (Altri articoli dell'autore)
In questi giorni scade il termine per il versamento dellICI. Al di l delle ormai notissime informazioni su come e quanto si paga, nel caso del nostro Comune laliquota applicata la massima, ovvero il 7 per mille e la detrazione per la prima casa 103,29, le modalit di calcolo sono semplicissime: si determina limposta che va versata in due rate di pari importo la prima entro il 30 giugno e il saldo entro il 20 dicembre. Si pu versare anche in unica soluzione entro il 30 giugno e questo pu apparire illogico in quanto non si tiene conto in nessun modo di eventuali interessi a credito del contribuente, pi giusto sarebbe considerare come scadenza per il versamento in unica soluzione il 30 settembre. La questione che vorrei esaminare pi approfonditamente riguarda il fatto se i terreni che il piano regolatore di un Comune inserisce in zone edificabili sono soggetti al pagamento dellICI. A mio avviso il semplice inserimento in aree edificabili non sufficiente a rendere un terreno soggetto allICI in quanto la condizione che rende obbligatorio il versamento dellICI in questi casi laver effettuato il prescritto piano di lottizzazione ed averne ottenuto la necessaria approvazione. Dello stesso avviso si sono dimostrate varie Commissioni Tributarie Provinciali, tra cui quella di Catanzaro. In effetti la ratio della legge sembra abbastanza chiara. Si pu pensare a varie ipotesi: Un piano regolatore inserisce in zone edificabili un terreno precedentemente considerato agricolo: della cosa il proprietario non viene a conoscenza. In questo caso lulteriore passo per arrivare allobbligo di pagamento del tributo avviene esattamente con il piano di lottizzazione approvato Se un piano regolatore trasforma un terreno edificabile in zona agricola o altra non edificabile allora il caso diventa semplice: come non paga quando agricolo, non paga nemmeno se precedentemente era edificabile, visto che molto difficilmente un nuovo piano regolatore trasforma in zona non edificabile un terreno che ha gi un piano di lottizzazione approvato. Per coloro che avessero effettuato il versamento ove non dovuto, la norma pare rigida nella possibilit di avere la restituzione del versato in quanto si dovrebbe applicare il principio generale che non prevede la ripetizione di quanto un contribuente riteneva, effettivamente sbagliando, di dover pagare, cio il principio dellobbligazione morale.
|