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Autore:Guerino Nisticò     Data: 30/04/2019  
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Data: 31/12/2016 - Anno: 22 - Numero: 3 - Pagina: 23 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

RITARDATA O MANCATA CONSEGNA - DANNEGGIAMENTO DEL BAGAGLIO DA TRASPORTO AEREO

Letture: 1299               AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)        

Col contratto di trasporto, anche a mezzo aereo, regolato dal codice civile e/o dalle leggi
speciali, il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire a destinazione, in tutta sicurezza
e nel tempo stabilito, persone e/o cose da un luogo ad un altro.
Il vettore responsabile della perdita (o smarrimento) o dellavaria delle cose consegnategli
per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario.
Il Regolamento C.E. n. 2027/97 (modificato dal regolamento C.E. n. 889/2002) in attuazione
della Convenzione di Montreal 2/05/1999, ratificata in Italia con legge 10/01/2004 n.
12, in particolare disciplina la responsabilit del vettore in caso di danni derivati al bagaglio
a causa del trasporto, oggettivamente sussistente salvo che questo non provi di aver adottato
tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza, al fine di scongiurare
levento pregiudizievole. In altri termini la norma pone in capo al vettore, al fine di evitare la
responsabilit, lonere di dimostrare il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzo nella
produzione dellevento dannoso.
A volte pu accadere che il passeggero, giunto a destinazione, debba constatare il mancato
arrivo del proprio bagaglio: in tal caso, per denunciarne la perdita, dovr recarsi immediatamente
presso lufficio Lost and found (Ufficio oggetti smarriti), di solito presente in quasi
tutti gli aeroporti, dove gli sar fatto compilare un apposito modulo di reclamo (PIR, Property
irregularity report Rapporto Irregolarit Bagaglio). Nella denuncia si dovranno indicare le
caratteristiche del bagaglio (dimensioni, colore, marca).
Se il bagaglio arriva quando il passeggero ha gi lasciato laeroporto ha diritto a farselo
consegnare a domicilio o in albergo a spese della compagnia. Nel caso voglia tornare personalmente
a ritirarlo, dovr conservare le ricevute del viaggio o annotare le spese di benzina
sostenute. Il pi delle volte il ritardo nella consegna del bagaglio costringer il passeggero ad
acquistare il necessario per proseguire il soggiorno; importante in tal caso conservare tutte le
ricevute degli acquisti effettuati.
Entro 21 giorni dalla mancata riconsegna del bagaglio dovr inviare una Raccomandata
A.R. di reclamo alla compagnia aerea, chiedendo il rimborso di tutte le spese sostenute e allegando
copia delle ricevute. Il termine tassativo e perentorio: diventa indispensabile spedire
quindi il tutto per raccomandata o via fax, conservando le ricevute in originale con la data.
Il reclamo deve essere inviato allUfficio Relazioni Clientela e/o Assistenza bagagli del
vettore aereo che indicato nel biglietto (vettore contrattuale) e/o di quello che ha concretamente
effettuato il trasporto (vettore operativo), sia esso il primo vettore, lultimo o quello nel
corso del quale si verificato il disservizio.
Se al momento dellacquisto del biglietto il consumatore ha pagato anche unassicurazione
aggiuntiva per il bagaglio, il reclamo potr essere rivolto direttamente sia alla Compagnia
assicuratrice che al vettore aereo. Se la compagnia non risponde o se offre un risarcimento
inadeguato bene inviare una seconda raccomandata AR, ribadendo le proprie richieste .
Se il bagaglio non viene consegnato entro i 21 giorni successivi allarrivo e se la compagnia
non riconosce prima la perdita del bagaglio, questultimo dovr ritenersi ufficialmente perso.
A questo punto il passeggero potr far valere i propri diritti effettuando il reclamo in forma
scritta, mediante raccomandata A.R. Nel reclamo si dovranno specificare i danni subiti e fornirne le prove; bisogner quindi
allegare la lista dettagliata del contenuto di ogni bagaglio non riconsegnato e loriginale della
ricevuta, in caso di biglietto cartaceo, o del codice di prenotazione del volo in caso di biglietto
elettronico. Inoltre dovr essere necessariamente allegato loriginale del PIR, loriginale del
talloncino di registrazione del bagaglio rilasciato al passeggero e la ricevuta del pagamento
eventualmente effettuato per leccedenza, gli originali delle ricevute di spesa (scontrini) per
la merce riacquistata a causa della perdita del bagaglio e infine lindicazione delle coordinate
bancarie complete per lesecuzione dellaccredito, con le specifiche eventualmente necessarie
nel caso che lintestatario della pratica non corrisponda al titolare del conto bancario indicato.
Nel caso invece in cui si verifica il danneggiamento del bagaglio si segue la stessa procedura
per lo smarrimento, con la differenza che necessario avviare la relativa pratica di risarcimento
entro sette giorni dalla compilazione del PIR.
La compagnia aerea responsabile del danno provocato ed tenuta al risarcimento. Tale
tenutezza non sussister solo se potr dimostrare di avere adottato tutte le misure possibili per
evitarlo o che adottarle era risultato impossibile (es.: un terremoto ha distrutto i bagagli).
La responsabilit del vettore regolata dallart. 22 della Convenzione di Montreal, con un risarcimento
fino a 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa 1.164,00.
Se la compagnia non accoglie la richiesta di risarcimento oppure offre un risarcimento inadeguato,
possibile adire il Giudice di pace. Sar il viaggiatore a scegliere se rivolgersi a quello
del luogo di destinazione del viaggio o a quello del domicilio o della sede principale della compagnia
aerea.
Lazione legale del passeggero si prescrive in 2 anni dalla data di arrivo o da quella nella
quale il volo sarebbe dovuto arrivare.
Lavvocato
(Avv. Caterina Campagna)


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