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Autore:Mario Ruggero Gallelli     Data: 30/04/2019  
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Data: 31/12/2013 - Anno: 19 - Numero: 3 - Pagina: 29 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

MULTA STRADALE In che modo si può difendere il cittadino

Letture: 1309               AUTORE: L' avvocato (Altri articoli dell'autore)        

Quando si riceve un verbale di contestazione per violazione del codice della strada, contenente
una sanzione relativa alla sosta o alla circolazione stradale, il cittadino può effettuare il pagamento
con le modalità indicate nel verbale di contestazione oppure contestare la multa.
Se si sceglie di presentare il ricorso al Prefetto, esso va inoltrato alla Prefettura competente,
personalmente, oppure mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro 60 giorni,
al comando da cui dipende l’agente (carabinieri, vigili urbani polizia stradale ecc.), che ha elevato
il verbale di contestazione.
Ove presentato presso quest’ultimo organo, sempre ovviamente nel detto termine di 60 giorni
dalla ricezione, incomberà su questo stesso ufficio l’obbligo di trasmettere il ricorso debitamente
istruito alla Prefettura, la quale emanerà l’ordinanza relativa entro 120 giorni, cui seguirà la notifica
entro 150 giorni al ricorrente.
Se il prefetto riterrà fondato il ricorso del cittadino, nel termine di 120 giorni emetterà ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, che verrà comunicata al ricorrente.
In caso di rigetto del ricorso il ricorrente verrà condannato al pagamento del doppio della pena
pecuniaria prevista originariamente, oltre alle spese del procedimento.
Qualora, invece, il soggetto che ha ricevuto la multa, in alternativa al ricorso al Prefetto, scelga
di ricorrere al Giudice di Pace, esso andrà presentato al Giudice di Pace del luogo in cui è stata
commessa la violazione al codice della strada, entro il perentorio termine di 30 giorni dalla contestazione
personale o dalla notifica del verbale.
Il ricorso va depositato in cancelleria del Giudice di Pace o inviato per posta raccomandata con
avviso di ricevimento.
Può, altresì, essere proposto ricorso presso il suddetto giudice qualora vi sia stato esito negativo
del ricorso al Prefetto, nel termine di giorni 30 dalla notifica dell’ordinanza che lo comunica.
Ad ogni modo, secondo le ultime disposizioni normative (L. 21.08.2103), quando le multe stradali
vengono pagate entro cinque giorni dalla notifica del verbale (dalla data di contestazione immediata
o di notifica differita dello stesso a seconda del caso) è possibile usufruire di una riduzione del
30 %; è altresì possibile usufruire della stessa riduzione nel caso di contestazione immediata, allorché
la multa viene pagata subito nelle mani dell’agente accertatore. La riduzione non si applica alle
violazioni per cui è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida.


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