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Autore:Mario Ruggero Gallelli     Data: 30/04/2019  
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Data: 30/12/2020 - Anno: 26 - Numero: 2 - Pagina: 28 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

RUMORI PROVOCATI DAI VICINI IN CONDOMINIO

Letture: 439               AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)        

Spesso la vita in condominio è segnata da rumori molesti e disturbanti, che possono influire sul
quieto vivere quotidiano e sulle relazioni tra vicini.
A volte i rumori possono rivelarsi insopportabili e, in casi particolari, possono addirittura provocare
danni veri e propri alla salute: un esempio può essere la musica e il televisore ad alto volume, gli
schiamazzi, le feste fino a notte inoltrata, i rumori che disturbano, anche in modo notevole, durante
le ore di riposo, sia di giorno che di notte; tutte situazioni idonee a infastidire e a recare disturbo a
chi studia, lavora o riposa.
Il condomino che ritiene di essere molestato dalle attività rumorose del vicino, per ottenere la
cessazione di simili comportamenti può, in primo luogo, tentare di dialogare bonariamente con il
vicino molesto, contattandolo per discutere della problematica e spiegargli con garbo le proprie
ragioni, rappresentandogli i fastidi provocati dai suoi rumori; diversamente può farlo anche
formalmente tramite una missiva o una diffida.
Tuttavia, nell’ipotesi che il contatto diretto non dia esito positivo, poiché il vicino non intende
adeguarsi, cambiare le proprie abitudini o comunque giungere ad un compromesso, potrebbe rendersi
necessaria l’adozione di misure drastiche. In tal caso, quanto ai rimedi, un primo aggancio può
rinvenirsi nel regolamento condominiale, che spesso contiene prescrizioni inerenti le fasce orarie in
cui non sono consentiti rumori molesti, nonché disposizioni che disciplinano i tempi e le modalità
delle segnalazioni dei vicini rumorosi.
Per tale via la situazione potrebbe risolversi all’interno del condominio, attraverso una
“mediazione” tra gli interessati, eventualmente con l’intervento fattivo dell’amministratore.
In ultima analisi non resterebbe che la via della tutela giudiziaria civile e chiedere al Giudice che
disponga la cessazione dei rumori (tecnicamente denominata “inibitoria”) oppure, anche in aggiunta, ex
art. 2043 codice civile, il risarcimento dell’eventuale danno provocato dalle immissioni sonore moleste.
Va sottolineato che il Giudice può adottare tali misure solo qualora i rumori superino la soglia
della “normale tollerabilità” avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (art. 844 codice civile).
Tuttavia, se superati, determinano l’illegittimità dei rumori, poiché il concetto di normale tollerabilità
non ha valore assoluto, tanto che la Suprema Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza
(Cass. Civile n. 2757/2020) ha sottolineato che il giudizio sulla tollerabilità dei rumori deve essere
formulato “caso per caso”, in relazione alla particolare situazione del luogo, variabile da sito a sito,
secondo le caratteristiche della zona e le attività svolte dai residenti.
Certamente chi lamenta davanti al Giudice il superamento del limite di normale tollerabilità, avrà
l’onere di dimostrarlo.
I rumori molesti possono integrare anche il reato previsto dall’art. 659 del codice penale (Disturbo
delle occupazioni o del riposo delle persone): il primo comma sanziona chiunque, mediante schiamazzi
o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non
impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone. Si tratta di un reato
procedibile d’ufficio.
La Suprema Corte (Cass. Pen. n. 8351/2015) ha precisato che ai fini della sussistenza di un
effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, non è necessaria la prova che il rumore
abbia concretamente, nel caso specifico, molestato una moltitudine di persone, ma è sufficiente
l’astratta idoneità del fatto denunciato a disturbare un numero indeterminato di soggetti.
In conclusione è auspicabile in ogni caso, in ogni situazione, un reciproco comportamento tra i
condomini ispirato alle regole del rispetto e della correttezza. Tanto determinerà senza alcun dubbio
una convivenza civile e serena, lontana anche dalle liti giudiziarie.
L’avvocato
(Avv. Caterina Campagna)


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