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Autore:Mario Ruggero Gallelli     Data: 30/04/2019  
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Data: 31/12/2021 - Anno: 27 - Numero: 3 - Pagina: 19 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

PUBBLICAZIONE DI FOTO ALTRUI SUI CANALI SOCIAL

Letture: 1162               AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)        

Il diritto alla riservatezza, meglio noto come “Privacy”, consiste nel diritto di mantenere
segreti particolari aspetti, comportamenti, atti relativi alla propria sfera personale, con divieto di
divulgarli in qualsiasi forma e modo. In sostanza non è lecito pubblicare o diffondere alcuna foto
ritraente altre persone sui propri canali social (whatsApp, Telegram, Facebook, eccetera) senza
la preventiva autorizzazione dell’interessato.
Il diritto alla riservatezza riceve una doppia tutela: dalla legge sul diritto d’autore e dal
codice della privacy; la prima si rinviene nel disposto di cui all’articolo 96 della legge sul diritto
d’autore: la norma stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o
messo in commercio senza il suo consenso, che non deve tuttavia manifestarsi necessariamente
per iscritto mediante il rilascio di una dichiarazione (che potrebbe peraltro rivelarsi utile in caso
di contestazione), ma può avvenire anche verbalmente o mediante registrazione vocale o altra
riproduzione meccanica.
In via d’eccezione il successivo art. 97 stessa legge stabilisce: “…Non serve il consenso
quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico
coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando
la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione
o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della
persona ritratta”.
Il consenso alla pubblicazione della propria immagine può comunque essere sempre revocato
e la cancellazione può avvenire in qualsiasi momento.
Al di fuori delle riferite eccezioni di cui all’art. 97 legge diritto d’autore, in cui non è
necessario il previo consenso del soggetto ripreso, la pubblicazione di un’immagine obbliga
l’autore della ripresa al risarcimento del danno in termini economici, sicché tanto più si darà prova
del danno (causalmente derivante dall’arbitraria pubblicazione), tanto maggiore sarà l’entità del
risarcimento. In questo senso costituisce illecito civile scattarsi un selfie dinanzi a un panorama
e poi pubblicarlo su Instagram o su qualsiasi altro social, network o comunque su internet, senza
aver chiesto il preventivo consenso a tutte le persone presenti, riprese e riconoscibili.
Per altro verso, invece, allorché il soggetto, nel pubblicare un’immagine altrui, persegua un
fine di lucro oppure è mosso da volontà di danneggiare il soggetto ripreso, si è in presenza di
un illecito penale, nel qual caso trova applicazione la norma dell’articolo 167 del codice della
privacy, che prevede il reato di “illecito trattamento di dati personali tramite internet”. La norma
stabilisce che chiunque pubblica una foto altrui su internet al fine di trarre per sé o per altri
profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 1 anno
e 6 mesi.
La sussistenza del reato è subordinata, dunque, al perseguimento, da parte di chi effettua
l’illecita ripresa, di un profitto (per sé o per altri - si pensi alla ripresa di uno spot) o, anche
alternativamente, miri a provocare un danno alla vittima (come chi gira una pubblicità a scopo di
profitto per una rete televisiva).
Infine l’illecita ripresa può anche configurare il reato di diffamazione, quando la pubblicazione
illecita dell’immagine o del video -al di là delle intenzioni del colpevole- offende la reputazione
di chi vi è ritratto. In tal caso il reo è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa
non inferiore a 516 euro.
L’avvocato
(Avv. Caterina Campagna)


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