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Autore:Mario Ruggero Gallelli     Data: 30/04/2019  
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Data: 30/04/2021 - Anno: 27 - Numero: 1 - Pagina: 24 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

ACQUISTO DA INTERNET: mancata o ritardata consegna-smarrimento

Letture: 394               AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)        

È divenuto ormai usuale acquistare qualsiasi tipo di prodotto da internet (da Amazon o altri rivenditori
ufficiali), ma spesso accade che dopo parecchi giorni dall’ordine, o addirittura dal pagamento del prezzo,
quanto ordinato non giunge a destinazione.
In tale tipo di acquisto i diritti dell’acquirente sono tutelati da una serie di norme previste dal Codice
del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n° 206, pubblicato in G.U. 08/10/2005), che non operano
invece nel caso di tradizionale acquisto da privati.
In ipotesi di acquisto da internet all’acquirente è riconosciuto dal Codice del Consumo il diritto di
recesso e/o la previsione di un termine massimo entro cui l’oggetto acquistato deve arrivare al domicilio
del consumatore. L’articolo 61 del citato Codice del consumo stabilisce, infatti, che il rivenditore
è obbligato a consegnare al consumatore la merce acquistata senza ritardo ingiustificato e comunque
entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il contratto si considera
“concluso” con l’effettuato pagamento del prezzo, se è previsto il pagamento anticipato, oppure col “clik”
sul pulsante “acquista”, predisposto sul sito internet, se invece è previsto il pagamento alla consegna.
La consegna della merce può avvenire oltre il termine di 30 giorni dalla “conclusione” solo se
previsto nel contratto di vendita, per cui questa clausola, per essere efficace, deve essere inserita ed
accettata dall’acquirente al momento della conclusione del contratto.
Se l’acquirente non riceve il pacco nel termine di 30 giorni o entro il diverso termine concordato nel
contratto, deve inviare una diffida al venditore, invitandolo ad effettuare la consegna entro un congruo
termine, rapportato alle circostanze. Considerati i tempi postali, può ritenersi «congruo» un termine di
almeno cinque giorni. La diffida va inviata con raccomandata postale a.r., pec o fax.
Se il venditore non dovesse rispettare neanche il termine riportato in diffida, l’acquirente è legittimato
a recedere dal contratto, sciogliendosi così da ogni obbligo e, quindi, non è tenuto ad accettare il pacco se
il corriere dovesse consegnarlo successivamente e, se ha già pagato il prezzo in precedenza, ha diritto al
rimborso di quanto versato; infine se ha subito un danno dal ritardo può chiedere il relativo risarcimento.
L’invio della diffida non è richiesta se il venditore si è rifiutato di consegnare l’oggetto oppure se il
termine pattuito per la consegna del pacco era stato dal compratore definito “essenziale”, trascorso il
quale sarebbe venuto meno anche l’interesse al prodotto (ad esempio l’acquisto su internet di addobbi
per la data già fissata di una festa di compleanno). In questi casi l’acquirente può sciogliersi dal contratto
con effetto immediato, dandone comunque comunicazione al venditore.
Una volta che l’acquirente ha manifestato al venditore l’intenzione di sciogliersi dal contratto, questi
deve effettuare il rimborso «senza indebito ritardo», nel più breve tempo possibile. Se il venditore non
dovesse restituire all’acquirente il prezzo da questi anticipato, ovviamente il consumatore può rivolgersi
al giudice, a mezzo il proprio avvocato, per ottenerne la condanna.
Alla mancata consegna viene equiparata l’ipotesi di “smarrimento” del pacco da parte del corriere;
dello smarrimento rimane responsabile il venditore, poiché il corriere agisce quale ausiliario di
quest’ultimo.
L’avvocato
(Avv. Caterina Campagna)


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