Data: 30/04/2021 - Anno: 27 - Numero: 1 - Pagina: 24 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
ACQUISTO DA INTERNET: mancata o ritardata consegna-smarrimento |
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AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)
È divenuto ormai usuale acquistare qualsiasi tipo di prodotto da internet (da Amazon o altri rivenditori ufficiali), ma spesso accade che dopo parecchi giorni dall’ordine, o addirittura dal pagamento del prezzo, quanto ordinato non giunge a destinazione. In tale tipo di acquisto i diritti dell’acquirente sono tutelati da una serie di norme previste dal Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n° 206, pubblicato in G.U. 08/10/2005), che non operano invece nel caso di tradizionale acquisto da privati. In ipotesi di acquisto da internet all’acquirente è riconosciuto dal Codice del Consumo il diritto di recesso e/o la previsione di un termine massimo entro cui l’oggetto acquistato deve arrivare al domicilio del consumatore. L’articolo 61 del citato Codice del consumo stabilisce, infatti, che il rivenditore è obbligato a consegnare al consumatore la merce acquistata senza ritardo ingiustificato e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il contratto si considera “concluso” con l’effettuato pagamento del prezzo, se è previsto il pagamento anticipato, oppure col “clik” sul pulsante “acquista”, predisposto sul sito internet, se invece è previsto il pagamento alla consegna. La consegna della merce può avvenire oltre il termine di 30 giorni dalla “conclusione” solo se previsto nel contratto di vendita, per cui questa clausola, per essere efficace, deve essere inserita ed accettata dall’acquirente al momento della conclusione del contratto. Se l’acquirente non riceve il pacco nel termine di 30 giorni o entro il diverso termine concordato nel contratto, deve inviare una diffida al venditore, invitandolo ad effettuare la consegna entro un congruo termine, rapportato alle circostanze. Considerati i tempi postali, può ritenersi «congruo» un termine di almeno cinque giorni. La diffida va inviata con raccomandata postale a.r., pec o fax. Se il venditore non dovesse rispettare neanche il termine riportato in diffida, l’acquirente è legittimato a recedere dal contratto, sciogliendosi così da ogni obbligo e, quindi, non è tenuto ad accettare il pacco se il corriere dovesse consegnarlo successivamente e, se ha già pagato il prezzo in precedenza, ha diritto al rimborso di quanto versato; infine se ha subito un danno dal ritardo può chiedere il relativo risarcimento. L’invio della diffida non è richiesta se il venditore si è rifiutato di consegnare l’oggetto oppure se il termine pattuito per la consegna del pacco era stato dal compratore definito “essenziale”, trascorso il quale sarebbe venuto meno anche l’interesse al prodotto (ad esempio l’acquisto su internet di addobbi per la data già fissata di una festa di compleanno). In questi casi l’acquirente può sciogliersi dal contratto con effetto immediato, dandone comunque comunicazione al venditore. Una volta che l’acquirente ha manifestato al venditore l’intenzione di sciogliersi dal contratto, questi deve effettuare il rimborso «senza indebito ritardo», nel più breve tempo possibile. Se il venditore non dovesse restituire all’acquirente il prezzo da questi anticipato, ovviamente il consumatore può rivolgersi al giudice, a mezzo il proprio avvocato, per ottenerne la condanna. Alla mancata consegna viene equiparata l’ipotesi di “smarrimento” del pacco da parte del corriere; dello smarrimento rimane responsabile il venditore, poiché il corriere agisce quale ausiliario di quest’ultimo. L’avvocato (Avv. Caterina Campagna) |