Associazione culturale “La Radice”
Registrazione Tribunale di Catanzaro n° 38 del 12.04.1995



Home
Info
Autori
Biografie
Periodici
Cerca
Video
Link
Archivio
Lettere
Estinti
Gestionale
Articolo meno letto:
“L’ANNUNCIAZIONE” di Francesco Caivano
Autore:Vincenzo Squillacioti     Data: 30/04/2019  
WebCam su badolato borgo

Inserisci email per essere aggio Inserisci email per essere aggiornato


 LINK Culturali su Badolato:

Storia di Badolato a partire dai 50 anni della parrocchia Santi Angeli custodi di Badolato Marina, i giovani di ieri si raccontano.
www.laradice.it/bibliotecabadolato

Archivio di foto di interesse artistico culturale e storico - chiunque può partecipare inviando foto, descrizione e dati dell'autore
www.laradice.it/archiviofoto

Per ricordare chi ci ha preceduto e fà parte della  nostra storia
www.laradice.it/estinti


ACCETTIAMO:
  • MATERIALE da pubblicare o da conservare;
  • NOTIZIE storiche e d'altro genere;
  • INDIRIZZI di Badolatesi che ancora non ricevono il giornale;
  • FOTOGRAFIE di qualche interesse;
  • SUGGERIMENTI, che terremo presenti;
  • CONTRIBUTI in denaro.

Visite:
Pagine richieste:
Utenti collegati:
dal 01/05/2004

Locations of visitors to this page

Data: 31/08/2008 - Anno: 14 - Numero: 2 - Pagina: 17 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

ATTI del Convegno sul 60 della Costituzione

Letture: 988               AUTORE: Direzione (Altri articoli dell'autore)        

ATTI del Convegno sul 60 anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana

Badolato Marina - 2 giugno 2008
(Come annunciato la sera dell8 marzo 2008 a chiusura delle manifestazioni per il Centenario della Festa della Donna -La Radice, n 1/2008, pag. 33- a cura dello stesso Comitato organizzatore c stato il 2 giugno c. a. il Convegno sulla Costituzione Repubblicana nel 60 della nascita. Una nuova esaltante esperienza nella sala delle conferenze della Scuola Media di Badolato Marina, con centinaia di persone, del luogo e del Comprensorio, a partecipare, come galvanizzate, allesecuzione dellInno di Mameli, alla lettura del Discorso sulla Costituzione agli studenti milanesi di Piero Calamandrei (1955), alle interessanti e coinvolgenti relazioni del preside professor Gerardo Pagano e del magistrato dottor Antonio Saraco.
Nelloccasione stato distribuito al pubblico presente, e nei giorni precedenti a tutti i bambini e i ragazzi della scuola dellobbligo di Badolato, uno snello volumetto, voluto dal Comitato e finanziato dallAmministrazione Comunale, riportante il testo completo della nostra Costituzione, cos come formulata dai Padri Costituenti, e il Discorso di Calamandrei.
Poich non volevamo che restassero circoscritte a quella sola serata le due dotte relazioni, ricche di storia di riflessioni e di stimoli, abbiamo promesso quella sera che le avremmo pubblicate per parteciparle a tutti i lettori de La Radice: quello che facciamo ora, nella certezza che cosa buona, e con la speranza che sia cosa utile. Ringraziando ancora i due amici professionisti per la preziosa collaborazione.)

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gerardo Pagano - Professiore e Preside Istituti Superiori
La Costituzione repubblicana non soltanto il fondamento e il quadro di giustificazione delle leggi, ma un documento in cui il diritto, oltre a legarsi con la politica, si congiunge con letica quasi a voler cercare un ancoraggio a qualcosa di obiettivo, di pi forte delle ragioni e delle volont politiche che si sarebbero affermate nella successione del tempo. Questa ricerca del fondamento, che sembra rimandare pi alla filosofia del diritto che alla concretezza dei comportamenti da regolare e degli istituti da organizzare, si realizza, per in una situazione storica determinata, nella quale la sconfitta in una guerra terribile aveva trovato lepilogo in una guerra civile. Sono i vinti che sono costretti da necessit a mutare i loro ordinamenti, dichiar Francesco Saverio Nitti nel discorso pronunciato nella seduta della Costituente dell8 marzo 1947.1
Non facile, oggi, riportarsi con la memoria alle vicende che portarono alla elezione dellAssemblea Costituente, perch non riusciamo, o abbiamo molta difficolt, a calarci in una situazione segnata fisicamente da crolli, macerie e desolazione, ma poi caratterizzata da un vuoto istituzionale, che, tuttavia, non imped, o forse fu di stimolo per un sorprendente clima di intesa e collaborazione tra le forze politiche pi rappresentative del nostro popolo.
Mi auguro di corrispondere a quello che un encomiabile proposito di tenere vivi i valori sui quali fondata la convivenza democratica del nostro Paese e ringrazio gli organizzatori per questa occasione che mi consente di riprendere un discorso sul quale attirare lattenzione soprattutto dei giovani utilizzando anche due testi nati qui da noi, a Soverato. La Costituzione viva, pubblicato da Donzelli di Roma nel 1997, originato dai seminari sulla Costituzione, con il patrocinio dellAmministrazione Comunale e la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie superiori; e la Costituzione tra passato e presente, stampato nel 1999 da Ursini di Catanzaro, che una ricerca realizzata dagli studenti della IV A a.sc. 1998-99, del Liceo Scientifico di Soverato.2
PREMESSA
1. Il 2 giugno 1946 si svolsero, il referendum istituzionale e le elezioni per lassemblea costituente. Che le due votazioni avvenissero contemporaneamente ha bisogno di una spiegazione: e questa si trova nel contesto degli avvenimenti che dal 25 luglio 1943, caduta del Fascismo, ai 45 giorni di Badoglio, allarmistizio, portarono alla divisione dellItalia e alleclissi dello Stato e dei suoi ordinamenti. Si doveva ricominciare da zero.
2. Il re Vittorio Emanuele, in nome del quale, dopo il 25 luglio 1943, erano stati emanati due provvedimenti di rottura col regime3, tent di porre le condizioni per sopravvivere al crollo della dittatura, smantellando le strutture fasciste e restaurando lo statuto albertino, ma non seppe, o non volle, cogliere loccasione storica di mettersi a capo della resistenza popolare contro i nazisti: fugg, invece, da Roma, abbandonando il popolo italiano al suo destino e, insieme, bruciando ogni possibile speranza che la dinastia sabauda fosse capace di legare la sua storia alla rinascita dellItalia.
Il Governo Badoglio deve fare i conti con la presenza degli Alleati, che erano sbarcati in Sicilia e a Salerno, cacciando i Tedeschi e occupando lItalia meridionale, per ottenere di poter innalzare il tricolore in un lembo di territorio attorno a Brindisi e di poter amministrare con piena giurisdizione varie regioni meridionali. La rappresentativit giuridica, formalmente valida perch garantita dal re, non era per affidabile per gli Alleati, che con larmistizio dell8 settembre posero allItalia pesanti condizioni: il fatto che a Napoli fosse ormai cominciata la resistenza contro i nazisti non venne considerato tale da non esigere una rottura netta con il passato, anche dal punto di vista istituzionale. Nellottobre 1943, infatti, da Londra, Mosca e Washington viene emanata contemporaneamente una nota nella quale esplicitamente si dichiara:
I tre governi prendono atto della promessa fatta dal governo italiano di rimettersi alla volont del popolo italiano, dopo che i tedeschi saranno cacciati dallItalia, ed inteso che nulla potr farli prescindere dal diritto assoluto del popolo italiano di decidere, senza influenze esterne e per le vie costituzionali, sulla forma di governo che esso vorr eventualmente avere.4
Per forma di governo sintendeva quella istituzionale dello Stato, insomma monarchia o repubblica.
3. Nel novembre 1943 furono i liberali a proporre Costituente pi abdicazione di Vittorio Emanuele III: due mesi dopo a Bari, al congresso definito come la prima assemblea dellItalia libera e dellEuropa libera, Croce e Sforza chiesero esplicitamente labdicazione del re come atto politico indispensabile per rendere possibile la partecipazione popolare alla guerra antinazista. Il 12 aprile 1944, dopo una trattativa faticosa, condotta dallavv. Enrico De Nicola, Vittorio Emanuele annunci di ritirarsi a vita privata nominando suo figlio luogotenente generale del regno: questo compromesso giuridico rese possibile la formazione del governo Badoglio aperto ai partiti antifascisti, rappresentati da Croce, Sforza, dal democristiano Rodin, dal socialista calabrese Pietro Mancini e da Togliatti. Fu lultimo governo presieduto da un militare. Alla firma del decreto regio, datato 5 giugno 1944, Badoglio si dimise e Bonomi pot formare un governo con tutti e sei i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale.5 Nei due anni della luogotenenza si succedettero due governi Bonomi, il governo Parri e il primo governo De Gasperi: il problema istituzionale attraversa e anima il dibattito politico polarizzandosi in due posizioni che sembrarono alternative, Costituente o referendum. Il 26 febbraio 1946 il consiglio dei Ministri deliber il compromesso: il referendum si sarebbe svolto contestualmente allelezione della Costituente.6
4. Intanto, con decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 2 febbraio 1945, era stato riconosciuto il diritto di voto alle donne, che il 2 giugno 1946 poterono esercitarlo per la prima volta, partecipando al referendum istituzionale e alla elezione dellAssemblea Costituente.

LASSEMBLEA

1. I 556 deputati eletti erano cos divisi: 207 della Democrazia Cristiana; 115 del Partito socialista di unit popolare; 104 del Partito comunista; 41 dellUnione democratica nazionale (liberali, demolaburisti e indipendenti); 30 del fronte dellUomo qualunque; 23 del Partito repubblicano; 16 del Blocco nazionale della libert; 7 del Partito dAzione; altri 13 di liste minori.
Tali cifre attestano con immediatezza due elementi fondamentali, che condizionano la stesura della Costituzione insieme con lo sviluppo politico dellItalia repubblicana:
1.1. La nuova classe dirigente chiamata alla guida dellItalia accomunata, in maggioranza, pur nelle diverse posizioni ideologiche, da un diffuso antifascismo e dalla partecipazione al movimento della Resistenza;
1.2. democristiani, socialisti e comunisti, i tre maggiori partiti di massa, costituiscono il 74% dei voti complessivi e sono, dunque, destinati a dominare i lavori dellassemblea.
Il progetto di base di un nuova Costituzione non era disponibile: fu, perci, deciso di affidarne lelaborazione, sotto la forma di uno schema essenziale, ad una Commissione ristretta di 75 membri, designati dal Presidente della Costituente con il metodo della ripartizione proporzionale tra i gruppi parlamentari. Dopo il suo insediamento la Commissione si divise in tre sottocommissioni, i cui lavori furono armonizzati da un Comitato di coordinamento costituito successivamente, composto da 18 membri, che divenne in realt il vero organo motore del processo di formazione della Costituzione, anche perch era formato da alcune delle maggiori personalit politiche e tecnico politiche del tempo. La Commissione dei 75 lavor dal 19 luglio 1946 al febbraio 1947 per mettere a punto il progetto che venne presentato al giudizio e al voto dellAssemblea. Il dibattito assembleare occup 170 sedute plenarie, durante le quali si registrarono interventi di altissimo livello politico e culturale, che forse non sar pi raggiunto nella storia parlamentare. Il 22 dicembre 1947, in un clima di profonda emozione e di grande solennit, la Costituzione fu approvata con 453 voti favorevoli e 62 contrari.
Il 27 dicembre 1947 a palazzo Giustiniani, De Nicola, Terracini e De Gasperi apposero le firme sulle copie originali della Costituzione.7 Il 1 gennaio 1948 essa andava in vigore, De Nicola diveniva il capo effettivo dello Stato, non pi solo provvisorio.


LA COSTITUZIONE
1. 139 articoli, a cui si aggiungono le diciotto norme transitorie e finali. Dopo i Principi fondamentali, il testo si articola in due parti: Diritti e doveri dei cittadini, e Ordinamento della Repubblica. Nei principi fondamentali (12 artt.) risiede il patto fondante della nostra Nazione, costituito anche dal patrimonio storico, culturale, civile e morale del popolo italiano.
2. Il compromesso costituzionale: lespressione infelice in quanto interpretabile in senso positivo o in senso negativo. stato opportunamente rilevato da Gustavo Zagrebelsky: Come ogni patto, anche la costituzione si basa su reciproche rinunce e reciproche concessioni tra le posizioni in campo. La lettura, anche solo superficiale del testo conferma questo dato, il compromesso costituzionale, un dato che fu rilevato con opposte valutazioni fin dal primo momento. Piero Calamandrei denunci unimpressione di eterogeneit, contraddizione, confusione e, alla fine, debolezza costituzionale. Si sarebbe preferito, disse Jemolo, una costituzione pi semplice, breve, lineare. 8
I grandi partiti che furono i protagonisti di quella intesa ne diedero un giudizio positivo. Secondo Tupini, democristiano, nei lavori della commissione dei 75 .....non sono mai venute meno la volont di conciliazione e la convinzione responsabile che la carta costituzionale di un popolo non pu riflettere lintransigente pensiero del minimo numero possibile di cittadini...., sibbene il pensiero del maggior numero di essi, consenzienti su una sostanza comune di pensiero e di vita. Pi incisivo il comunista Togliatti: ..... Meglio sarebbe dire che abbiamo cercato di arrivare ad una unit, cio dindividuare quale poteva essere il terreno comune sul quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche diverse.
La Costituzione si fonda su alcuni principi che costituiscono le strutture portanti dellintero ordinamento. Essi si possono cos enunciare: principio democratico, principio pluralistico, principio duguaglianza, principio di solidariet, principio di tutela del lavoro, dellambiente e della cultura, principio della persona. Questultimo principio costituisce il fondamento dellintera costruzione normativa della carta costituzionale. Esso costituisce anche il punto daccordo tra le diverse culture presenti nellAssemblea Costituente e in particolare tra quella di tradizione marxista e quella cattolica. Il termine persona non viene usato con frequenza nei principi fondamentali, vi si legge pi uomo o cittadino; ma tutto limpianto costituzionale implicitamente presuppone il valore della persona, che si differenzia dallindividuo, perch le persone hanno origine e fine comune, che le trascende; fine che pu essere conseguito solo in modo comunitario. Ecco perch le costituzioni liberali tendono pi a sottolineare regole esterne, mentre quelle a base personalistica esplicitano maggiormente i rapporti comunitari. quindi alluomo integrale che dobbiamo riferirci, con la sua soggettivit e la sua capacit, il suo essere individuo e le sue possibilit di pensare, di agire, di vivere. Ad ogni creatura, cos definita, tutti, laici, marxisti, cattolici, non possiamo non riconoscere diritti e doveri. Se qualcuno vi vedr una origine e un destino trascendenti, sar libero di farlo. Il giurista, per, ha il compito pi alto, quello di delineare un ordinamento giuridico che non solo riconosca ad ogni uomo la sua soggettivit, ma gli garantisca il massimo sviluppo possibile della sua capacit.9
Il principio democratico rimanda ad un passaggio culturale essenziale per comprendere la storia del Novecento. Il pensiero politico liberale era approdato alla affermazione dei diritti fondamentali dellindividuo come preesistenti al patto sociale che d origine allo Stato. Cos lorganizzazione sociale si realizza sulla base del rispetto di quei diritti: alla vita, alla libert, alla propriet. Viene definitivamente superata la societ feudale, emerge e si afferma il principio che lo Stato interviene solo quando quei diritti sono a rischio, quando laffermazione e lesercizio del diritto di qualcuno possono limitare o sopprimere il diritto di un altro. Il costituzionalismo politico e il liberismo economico hanno qui i loro fondamenti. Il principio democratico consente un passo avanti: perch laffermazione e lesercizio di un diritto siano garantiti non basta affermarli, necessario porre le condizioni concrete perch di fatto quella garanzia sia reale, fondata, come dicono gli Inglesi, sulluguaglianza del punto di partenza. Le proposte di La Pira, democristiano, e di Basso, socialista, sui principi costituzionali fondamentali suscitarono un importantissimo dibattito, al termine del quale la progressiva reciproca comprensione consente laccoglimento di una tesi espressa da Dossetti: inevitabile che ogni costituzione si fondi su uno zoccolo ideologico comune a tutte le forze politiche costituenti, che pu essere individuato nel riconoscimento dellesistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunit anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato. Questo accordo viene infine trovato su due articoli che prevedono la priorit dei diritti individuali e collettivi rispetto allo Stato e lesplicito superamento delleguaglianza meramente formale fra i cittadini, tipica del costituzionalismo liberale. Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit e richiede ladempimento dei doveri inderogabili di solidariet politica, economica e sociale, mentre larticolo 3 al 1 comma afferma la pari dignit e luguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, ma al 2 comma delinea quella che poi stata chiamata democrazia sostanziale: compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert e leguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e leffettiva partecipazione di tutti lavoratori allorganizzazione politica, economica e sociale del Paese. proprio intorno a questo nucleo iniziale, che configura un modello di Stato nuovo nei suoi rapporti con i singoli e i gruppi e non pi neutrale dinanzi ai conflitti, che viene costruendosi laccordo sostanziale su tutte le parti relative ai principi fondamentali, alla libert, ai cosiddetti diritti sociali, con una convergenza prevalente dei costituenti dei tre maggiori partiti. Fu quella -ha detto il presidente Napolitano nellaula di Montecitorio davanti alle Camere riunite in seduta comune- una delle stagioni pi altamente costruttive e creative della nostra storia nazionale. Il risultato cui si giunse fu possibile grazie a un confronto eccezionalmente ricco e approfondito e alla graduale confluenza -al di l dei contrasti e dei momenti di divisione che certamente non mancarono -tra le diverse correnti storico-culturali e politiche rappresentate nellAssemblea Costituente.10
4. Una prova, durissima, di questa convergenza si ebbe nella discussione sui rapporti tra Stato e Chiesa. In commissione si confrontarono due punti di vista: quello laico, rappresentato nella relazione dellon. Cevolotto, e quello cattolico, elaborato dallon. Dossetti. Lampiezza delle divergenze era espressione di due diverse scuole filosofiche e giuridiche, ma emergevano anche due questioni pi propriamente politiche: la salvaguardia della pace religiosa del Paese, e il valore del Concordato e del trattato del 1929. Quando il problema pass dalle sottocommissioni alla commissione dei 75 e da questa alla discussione in Assemblea, il dibattito mai scese di tono, nonostante taluni momenti di inasprimento degli animi per la intransigenza delle posizioni iniziali. Il 25 marzo del 1947, prendendo la parola dal suo seggio di deputato e non dai banchi del governo, De Gasperi sottoline il rapporto esistente tra la questione religiosa e il rafforzamento delle istituzioni repubblicane, che risult il punto decisivo per la svolta del dibattito: posto ai voti, lattuale testo dellart. 7 (Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi: Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale) pass con 350 voti favorevoli e 149 contrari. Anche i comunisti votarono a favore. A conclusione del dibattito, prendendo la parola dopo De Gasperi, Togliatti aveva dichiarato: la classe operaia non vuole una scissione per motivi religiosi.11
5. Anchesse attualissime, e tutte da rileggere a fronte dellattuale situazione economica e lavorativa dei giovani, e delle quotidiane tragiche morti sui luoghi di lavoro, sono le norme del Titolo III - Rapporti economici dallart. 35 allart. 47. Ma qui bisogna anche rilevare il radicale cambiamento di orizzonti entro i quali lo Stato chiamato oggi ad espletare il suo intervento: le costituzioni del Novecento avevano disegnato la riappropriazione delleconomico da parte del politico (art. 41 Liniziativa economica privata libera. Non pu svolgersi in contrasto con lutilit sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert, alla dignit umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch lattivit economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali), il nuovo secolo cominciato con uno Stato sempre meno sovrano, sempre pi spettatore inerme e cassa di risonanza dei grandi processi economico-decisionali che si snodano al di l dei suoi confini geopolitici e che gli sfuggono con il loro dinamismo, sovrastandolo con la loro portata, limitandone la capacit di intervento e rendendone incerte le decisioni. Ha sottolineato il prof. Gambino: Lo Stato di fine millennio, nato per governare leconomia, finisce per piegarsi alle sue esigenze, alle sue tendenze, alle sue forze; forze che si sommano e si fertilizzano, determinando la crisi dello Stato sovrano e, con esso, anche il disfacimento del mondo democratico, delle sue istituzioni, delle sue leggi. 12 Pensate per un momento allattuale organizzazione del lavoro, al rispetto delle norme di tutela della matenit delle lavoratrici, allapplicazione della norma sul part-time, tutte situazioni giustificate con le necessit della concorrenza internazionale, e con i minori costi del lavoro in altri paesi. Eppure la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni recita chiarissimo lart. 35. Si va verso una destrutturazione della sovranit dello Stato e verso la decadenza del Welfare alterando profondamente i tratti originari dello Stato costituzionale e svuotando di capacit di rappresentanza autentica gli attori della democrazia, i partiti, il parlamento, i sindacati. Unanalisi della crisi della rappresentanza ci porterebbe molto lontano: basti qui questo richiamo per sottolineare la complessit della questione che non si affronta con la superficialit dellantipolitica, ma andando alla radice dei problemi.
6. Le altre questioni aperte, alle quali rimandano le discussioni di questi ultimi due anni sulle riforme istituzionali e sulla legge elettorale, riguardano lordinamento della Repubblica e, in particolare, la forma di governo, cio il modo in cui sono organizzati i rapporti tra gli organi costituzionali e le modalit secondo le quali lattivit di direzione politica del Paese distribuita tra questi stessi organi. Per affrontare tutte le questioni aperte necessario ricreare tra le forze politiche quel clima di alta tensione culturale che anim i dibattiti alla Costituente. Non sfugg infatti, gi allora, il rischio che lordinamento della Repubblica presentasse il punto debole di uninsufficiente garanzia della stabilit dellazione di governo: stabilit legata anche -come lesperienza politica e istituzionale dei decenni successivi avrebbe meglio chiarito- al grado di efficacia dei processi decisionali. Si richiamato e si richiama, nelle discussioni su questi temi, come particolarmente significativa lapprovazione largamente maggioritaria, nel settembre 1946, da parte dellapposita Sottocommissione dellAssemblea Costituente, dellordine del giorno Perassi Ci si pronunci per ladozione del sistema parlamentare da disciplinarsi tuttavia con dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilit dellazione di governo ad evitare le degenerazioni del parlamentarismo. Ma quei dispositivi non vennero adottati dai Costituenti per preoccupazioni e ragioni -legate a quella fase politica- che in sede di analisi storica si cercato di ricostruire.13 Alla ipotesi di rafforzamento della funzione esecutiva, esaltando la posizione del capo del governo, non deve, non pu corrispondere, tuttavia, lindebolimento della funzione del Parlamento: le pi importanti e significative esperienze istituzionali di presidenzialismo nei paesi democratici prevedono un ruolo forte delle assemblee parlamentari. Equilibrio di poteri sul quale si pu lavorare in un rinnovato clima di tensione culturale fra le diverse forze politiche, recuperando lo spirito dellAssemblea Costituente, che fu capace di discutere e approvare la Costituzione, nonostante la rottura della collaborazione governativa tra i tre grandi partiti popolari, la Democrazia Cristiana , il Partito Socialista e il Partito Comunista. Tensione culturale, dicevo, che un lascito da non disperdere, anzi una eredit da rivalutare andando a cercarne lorigine e lispirazione nella lettura del testo della Costituzione. Che diviene il riferimento obbligato, la bibbia laica per la rifondazione della politica: quale che sia il nuovo lessico che si vuole utilizzare, quali che siano i luoghi e gli strumenti che si vogliono inventare, la politica deve tornare ad essere lesercizio di quella sovranit, che, secondo lart.1, appartiene al popolo, il quale la esercita attraverso quella effettiva partecipazione dei lavoratori indicata dallart. 3. I cambiamenti, dunque, dei rapporti e delle procedure tra eletti e rappresentati, tra iscritti e delegati, tra sindacalisti e lavoratori, trovano gi nella Costituzione un programma di apertura e di aggiornamento fondato sul valore della partecipazione, quello appunto che necessario per rifondare le istituzioni della politica.14

SULLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Antonio Saraco - Magistrato

Devo da subito ringraziare gli organizzatori di questo incontro per laffetto dimostratomi nellavermi accordato fiducia su un tema cos importante e impegnativo sia, e soprattutto, per avermi offerto la gradita e piacevole opportunit di essere un badolatese tra i badolatesi.
Come sempre accade per, le cose gradite e piacevoli hanno un prezzo.
Il prezzo che devo pagare, in questo caso, ladempimento delloneroso e faticoso incarico che mi stato graziosamente conferito in questa occasione che quello di dare uno sguardo alla Costituzione della nostra Repubblica a sessanta anni dalla sua nascita.
Credo si possa iniziare il nostro breve viaggio sul tema evidenziando come il nostro ordinamento giuridico, inteso come linsieme delle regole che disciplinano la nostra vita e le nostre attivit, sia composto da migliaia di norme.
Si stima infatti che esistono in Italia pi di trecentomila leggi statali alle quali vanno ad aggiungersi le leggi di ogni singola regione e tutta uninfinit di altre disposizioni normative.
Questa sovrabbondanza di attivit normativa farebbe pensare e certamente evoca una situazione caotica, di confusione totale, risultando assai difficile pensare che una tale pletora di norme possa essere ricondotta ad armonia.
Invece la situazione non cos caotica come potrebbe apparire. Non si ha una situazione di caos perch tutte le norme rispondono a delle regole precise che le ordinano (le mettono in ordine).
Una di queste regole il principio gerarchico. In forza di tale principio si riconosce che alcune norme devono rispondere ai comandi, ai dettami di altre, sono subordinate ad altre norme. Si ha unorganizzazione per cos dire piramidale.
In questa organizzazione il vertice della piramide , proprio, la Costituzione.
Tutte le leggi, statali o regionali che siano, tutti i regolamenti emanati dal Governo o dalle autonomie locali, tutti gli statuti e anche la pi piccola e la pi banale norma subordinata alla Costituzione e al suo cospetto, dinanzi ad essa, devono inchinarsi.
La Costituzione il cuore stesso dello Stato.
Se lo Stato potesse essere paragonato ad un tempio antico, la Costituzione sarebbe il Sancta Sanctorum, ossia il posto pi sacro del tempio, dove ha sede e viene custodita la divinit.
Pensate che ben tre Presidenti della Repubblica per definire la nostra Carta Fondamentale hanno utilizzato espressioni che rimandano al Sacro. Per primo Oscar Luigi Scalfaro, che lha definita una resurrezione civile. Poi Carlo Azeglio Ciampi, che lha definita una bibbia civile. Infine, da ultimo, lattuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che lha paragonata alla tavola mosaica, ai dieci comandamenti di Mos.
Ma perch questa enfasi attorno alla Costituzione? Perch cos importante?
Mi aiuta a dare la risposta unaltra citazione. Una citazione che meno ieratica di quelle appena menzionate ma che proviene da altra altissima autorit dello Stato come un Presidente della Corte Costituzionale.
Gustavo Zagrebelsky, cos si chiama questo Presidente della Corte Costituzionale (ora emerito) ci dice che La Costituzione ci che ci siamo dati quando eravamo sobri a valere per i momenti in cui siamo sbronzi.
La definizione sembra quasi irriguardevole nei confronti della Carta fondamentale dello Stato che, come abbiamo visto, viene ammantata di una sacralit laica.
Eppure si avvicina tantissimo alla sostanza stessa della Costituzione.
Questo ben si comprende guardando alle origini della Costituzione e, particolarmente, al momento storico in cui essa veniva concepita.
La Costituzione nasce dopo la sbornia collettiva, la follia collettiva della seconda guerra mondiale.
Gli anni precedenti la nascita della Costituzione sono quelli del ventennio fascista, della compressione delle libert civili e politiche, dellabolizione del pluralismo politico e del controllo autoritario del pluralismo sociale; sono gli anni del totalitarismo statale e della concentrazione del potere in un unico vertice; sono gli anni in cui viene risaltata la guerra e il bellicismo nei rapporti con gli altri stati; sono gli anni caratterizzati dallesaltazione della razza e dalla discriminazione in ragione della razza.
Tutto questo port lItalia alla rovina.
Qualcuno ha detto che alla fine della seconda guerra mondiale gli italiani erano sabbia.
Non secondo una valenza negativa. Ma per significare che tutto andava ricostruito e gli italiani, il Popolo Italiano era la sabbia da usare per ricostruire il tutto.
E fu cos.
Il Popolo, quel Popolo Italiano, infatti, il 2 giugno del 1946, con il referendum istituzionale fu chiamato a scegliere tra Monarchia e Repubblica.
Furono chiamate a scegliere, per la prima volta, anche le donne.
Per la prima volta, quindi, in Italia tutta la popolazione veniva chiamata alle urne, senza distinzioni o esclusioni dovute al censo, al livello di istruzione, o allavere adempiuto al servizio militare ovvero, appunto, al sesso.
Lunico requisito era la maggiore et che allepoca si raggiungeva a ventuno anni.
Il popolo, dunque, tutti gli uomini e le donne italiane che avessero compiuto 21 anni, fu chiamato a decidere tra Monarchia e Repubblica.
Il Popolo scelse per la forma Repubblicana.
Agli elettori, per, non fu consegnata soltanto la scheda del referendum sulla forma dello Stato. Fu consegnata anche unaltra scheda con la quale dovevano scegliere, votare, i loro rappresentanti nellAssemblea Costituente.
Dovevano scegliere, cio, le persone che avrebbero dovuto fondare costituire il nuovo Stato, quello che stava nascendo.
Proprio lAssemblea Costituente ha scritto la nostra Costituzione. Nellassemblea costituente si sono seduti i Padri Fondatori della repubblica Italiana.
Fra questi ci sono nomi illustri oramai consegnati alla Storia: De Nicola, De Gasperi, Togliatti, Nenni, La Pira, Benedetto Croce, Einaudi e il Calamandrei.
Un altro nome occupava i seggi di quellAssemblea Costituente e in seno ad essa fu uno dei veri artefici della nostra Costituzione tanto da esserne considerato uno dei padri.
Il suo nome (era) perch oramai morto, Costantino Mortati.
Ve lo segnalo perch questo signore un calabrese di Corigliano Calabro che, dopo avere conseguito la Laurea in Giurisprudenza, quella in Filosofia e quella in Scienze politiche, da insigne studioso di Diritto Costituzionale venne eletto nellAssemblea Costituente, dove, per come ho gi detto, fu artefice nella redazione della Costituzione.
Andiamo a vedere le scelte operate dallassemblea costituente cos come registrate nei lavori della stessa e negli articoli della nostra Costituzione.
Ovviamente non possibile una disamina articolo per articolo e di tutti gli articoli.
Cercher di mettere in evidenza lanimo che ispirava i padri costituenti.
A questo scopo, mi piace iniziare dalla fine, dal momento della sua promulgazione perch, come da qui a poco vi far vedere, i dettagli, quelli apparentemente insignificanti, senza importanza, a volte contengono la sostanza pi profonda delle cose.
Il primo obiettivo dei padri costituenti era quello di pacificare lo Stato. Uno Stato che era stato diviso in due con la Repubblica di Sal da una parte e il regno del Sud dallaltra. Un Paese dilaniato dalla guerra civile, prima, e dalle esecuzioni sommarie, dopo.
La pacificazione doveva passare, necessariamente, attraverso delle norme che fossero riconosciute da tutti, che fossero di tutti e non soltanto della parte vincente.
Questo era essenziale.
Era essenziale che la Costituzione non fosse una mortificazione per i vinti.
I vinti nel Referendum soprattutto.
I vinti nel Referendum perch allesito del Referendum i monarchici denunciarono lesistenza di brogli e di condizionamenti e il Re (Umberto II) non accett mai il verdetto delle urne, pur lasciando lItalia per lesilio. Prima di lasciare lItalia sciolse i soldati dal giuramento di fedelt al Re.
E allora, ecco il dettaglio che mostra il tutto.
La Costituzione della Repubblica Italiana stata promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato che era Enrico De Nicola.
Cos, ovviamente, non vi dice niente.
Ma il nome e il fatto si riempie di significati se pensate che Enrico De Nicola, il primo Capo del nuovo Stato Repubblicano, il primo sottoscrittore della Costituzione della Repubblica, era un monarchico.
Vedete come viene simboleggiata la pacificazione, lappartenenza della Costituzione e, quindi, del nuovo Stato a vinti e vincitori?
Su questa traccia, voglio segnalarvi unaltra cosa.
Si detto, ed storicamente vero, che la Costituzione il risultato di un compromesso tra le tre grandi ideologie che erano rappresentate nellAssemblea Costituente.
Voglio subito precisare che, almeno per questa volta, la nozione di compromesso non deve intendersi secondo unaccezione negativa. Per come ha avuto modo di spiegare Giovanni Maria Flick (Ministro della Giustizia e, poi, giudice della Corte Costituzionale) Non stato un compromesso al ribasso, inteso come reciproca rinunzia a una parte delle proprie convinzioni e pretese, pur di trovare un accordo a qualsiasi prezzo; ma al contrario, un compromesso alto, punto di incontro e di sintesi del patrimonio migliore di ciascuno, che ha saputo selezionare le pi nobili e profonde istanze ideali delle tre correnti di pensiero. Quel compromesso garantisce, infatti, che la Costituzione sia di tutti, s che ad essa le diverse forze, pur rimanendo antagoniste, potevano e possono appellarsi ad egual titolo.
Il compromesso, quindi, per sottolineare che la Costituzione di tutti.
Questo viene confermato dal fatto che lapprovazione definitiva della Costituzione avveniva a larghissima maggioranza, con soli 62 voti contrari sui 515 votanti.
La Costituzione, dunque, fu il frutto di questo compromesso alto fra le tre correnti ideologiche sedute in seno allassemblea costituente: la corrente cattolico democratica, riunita nella Democrazia Cristiana che era anche il partito di maggioranza relativa; quella di ispirazione socialista e comunista e, infine, quella di matrice liberal-democratica.
E adesso, per la seconda volta, mi piace mostrarvi un dettaglio, nella speranza che non sia una mia perversione personale.
La Costituzione doveva essere sottoscritta dal Capo dello Stato, dal Presidente dellAssemblea Costituente e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Riempiamo le funzioni con i nomi e le appartenenze.
La Costituzione fu sottoscritta da Enrico De Nicola, Capo Provvisorio dello Stato, appartenente allarea liberal-democratica; da Umberto Terracini, Presidente dellAssemblea Costituente e co-fondatore del P.C.I.; da Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri, successore di Luigi Sturzo e leader della Democrazia Cristiana e, quindi, dellarea cattolico-democratica.
Viene cos simboleggiata la partecipazione di tutte le correnti ideologiche alla formazione delle regole di base del nostro Paese.
per questo che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel corso delle celebrazioni per i sessanta anni della Costituzione, pronunciando un discorso dinanzi il Parlamento in seduta comune ha definito la Costituzione un patrimonio comune.
Vediamo, a questo punto, come viene tradotto in norme il fatto che la Costituzione di tutti; vediamo come un concetto si materializza in norme. Nel caso di specie in norme costituzionali.
Proprio perch la Costituzione di tutti e non si vuole che sia modificata da una sola componente politica, magari maggioranza in un determinato momento storico, si scelto di dare alla Carta Fondamentale dello Stato, una forma rigida.
Che cosa significa che la Costituzione rigida?
Significa che essa, per potere essere modificata, abbisogna della partecipazione della quasi totalit della popolazione, o in forma mediata, attraverso i rappresentanti eletti in parlamento, ovvero in forma diretta, con il referendum.
Cercher di rendere in maniera meno oscura il concetto, seppur certamente noto a voi tutti.
Le leggi dello Stato, come sapete, vengono votate in parlamento e per essere approvate necessitano della maggioranza dei votanti, ossia la met pi uno dei votanti presenti in aula, non la met di tutti i componenti il parlamento ma soltanto di quelli presenti in aula.
Cos non per la revisione (la modifica) della Costituzione.
Per essere modificata la Costituzione, invece, non sufficiente questa maggioranza che gli addetti ai lavori chiamano maggioranza semplice della meta pi uno dei votanti presenti ma necessaria una maggioranza che, per formarsi, necessita del consenso amplissimo, difficilmente a disposizione di una sola forza politica. necessaria, infatti, la maggioranza dei due terzi dei componenti il parlamento.
necessario, inoltre, che la modifica venga votata per due volte da ambedue le camere, a differenza delle leggi ordinarie che, invece, vengono votate una sola volta.
Se non si raggiunge la maggioranza dei due terzi, viene chiamato il popolo a decidere sulla modifica, con lindizione di un referendum.
Con questo tipo di referendum si votato in Italia per due sole volte. Tutte e due le volte in questo primo brevissimo lembo del XXI secolo. Si votato, infatti, nel 2001 e nel 2006, con esiti opposti.
Nel 2006 stata respinta dal Popolo la proposta di devolution avanzata dalla compagine politica facente capo a Berlusconi che aveva proposto un profondo mutamento dello Stato, con la modifica di ben 52 articoli della Costituzione sui 139 che la compongono.
Nel 2001, invece, al contrario venne approvata dal Popolo, con referendum, la riforma del titolo V della Costituzione, con la modifica di nove articoli, proposta dalla compagine politica facente capo a Prodi.
Con questa riforma stata profondamente innovata la distribuzione della competenza legislativa tra Stato e Regioni. Prima, infatti, veniva attribuita alle Regioni la potest legislativa, ossia la possibilit di fare norme, su singole materie tassativamente indicate mentre tutte le altre materie dovevano essere disciplinate dallo Stato, con legge statale.
Con la riforma della Costituzione, invece, ora, accade esattamente il contrario. Allo Stato viene attribuito il compito di disciplinare alcune materie tassativamente indicate, mentre per tutte le altre spetta alla Regione legiferare.
Con leffetto di ampliare notevolmente la Potest legislativa delle singole Regioni, tanto da far denominare la riforma con lappellativo di federalismo legislativo.
Occorre tuttavia sottolineare come non tutte le norme della Costituzione possono essere modificate.
Non pu essere modificata, neanche con il procedimento aggravato (cos si chiama) la forma repubblicana.
Lo dice espressamente lart. 139 della Costituzione che cos dispone: La forma repubblicana non pu essere oggetto di revisione costituzionale.
Nel supremo rispetto della volont popolare che ha scelto questa forma di Stato.
Per cambiare forma, quindi, sarebbe necessaria una rivoluzione.
Ma, in maniera non espressa, sono considerate non modificabili anche tutte le norme contenute nella prima parte della Costituzione.
La Costituzione divisa, infatti, in due parti.
La seconda parte intitolata lordinamento della Repubblica e contiene le norme per cos dire organizzative del funzionamento dello Stato. Vengono disciplinati il Parlamento, il Governo, la Magistratura, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il CSM, le autonomie territoriali (le Regioni) e cos via.
Si dice che questa parte della Costituzione pu essere modificata, seppur con quella procedura aggravata.
Si aggiunto che pu essere modificata ma cautamente, in quanto essa inscindibilmente collegata alla prima parte della Costituzione.
Questa prima parte contiene, invece, i principi fondamentali della Repubblica, ossia i principi che sono le fondamenta stesse della Repubblica, la cui rimozione procurerebbe il crollo del nostro ordinamento.
Per questo si vuole che essi siano immodificabili.
Proprio in questa parte i padri costituenti hanno raggiunto la massima espressione di civilt giuridica.
Sciascia ha affermato che lItalia una Paese senza memoria e senza verit.
Non so se questa affermazione risponda a verit e non spetta a me il compito di stabilirlo.
Certamente questa affermazione non vera in relazione ai padri costituenti, ai redattori della Costituzione.
Infatti, lAssemblea Costituente ha affermato i principi fondamentali della prima parte della Costituzione con la memoria vivida di quello che era accaduto nel ventennio fascista.
La Costituzione nasce proprio dalla memoria della distruzione sociale, materiale e civile provocata dal fascismo e sulla base di questa memoria, attraverso la Costituzione, in generale, e con laffermazione dei principi fondamentali, in particolare, i padri costituenti rifiutano in maniera netta e decisa quellesperienza e pongono le basi (le fondamenta) di un Stato che non debba pi correre il rischio che quellesperienza tragica si possa pi ripetere, rifiutandola.
Proprio in quei principi fondamentali si ravvisa la maggiore modernit e la capacit della Costituzione di affrontare le sempre nuove istanze sociali.
Con essi, infatti, viene contrastata lintolleranza e il rifiuto della diversit, lantisemitismo, la violenza xenofoba, il fanatismo religioso, la violazione dei diritti umani, a cominciare dal diritto alla vita.
Risulterebbe probabilmente assai pesante ripercorrere e approfondire tutti i diritti fondamentali affermati nella Costituzione, cos mi limiter ad enunciarli in maniera certamente approssimativa.
Voglio, per, farvi saggiare la profondit delle espressioni utilizzate nella Costituzione, farvi notare come ogni singola parola rechi un significato che va al di l del significato letterale del lemma, essendo impregnato di tutta lesperienza storica, civile e giuridica dei padri costituenti.
Voglio far passare questo assaggio dalla lettura esegetica dellarticolo probabilmente pi famoso e pi conosciuto della Carta Fondamentale, ossia lart. 1 che, come tutti sappiamo, al primo comma, cos recita: lItalia una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
Quante volte labbiamo sentito?
Ma che cosa significa esattamente?
Andiamo a vedere il significato di ogni singola parola e vedremo come dietro questa proposizione cos breve, forse un pochino lontana dal linguaggio comune, si nascondono piani infiniti di civilt giuridica.
Innanzitutto, vediamo cosa significa Repubblica.
Scipione lAfricano, pi di duemila anni fa, gi nellantica Roma, che ci offre la nozione migliore di Repubblica: La Repubblica ci che appartiene al Popolo. Ma non Popolo qualsiasi moltitudine di uomini riuniti in modo qualunque, bens di una societ organizzata fondato sulla base del legittimo consenso e sullutilit.
Se la cosa del Popolo una cosa di tutti e non disponibile a questa o a quella parte politica.
Proprio per questo la forma Repubblicana non soggetta a revisione costituzionale.
Nessuna maggioranza, anche laddove fosse pari allunanimit, potrebbe cambiare questo connotato dello Stato.
Ma i padri fondatori hanno specificato che la nostra una Repubblica democratica.
Quando in Assemblea Costituente, fu posta ai voti lespressione Repubblica democratica si registr una vera e propria unanimit di consensi, senza che quasi vi fosse una discussione sul connotato principale della forma repubblicana.
Questo perch laggettivazione democratico contiene i fondamenti di libert e uguaglianza che sono i principi cardine del nostro comune sentire. Principio democratico significa, innanzitutto, che il potere politico deve promanare dalla collettivit, attraverso istituti che garantiscano sia lesercizio diretto del potere (i referendum); sia la manifestazione di volont degli organi liberamente eletti (il parlamento); sia il rispetto e la garanzia reciproci nel rapporto tra i vari poteri; sia il riconoscimento delle autonomie territoriali.
Fin qui, quindi, abbiamo capito che lo Stato (lItalia) appartiene al Popolo perch una Res Publica e che questa cosa di tutti deve essere governata dallo stesso Popolo o direttamente, attraverso, ad esempio, i referendum abrogativi o indirettamente, attraverso gli organi rappresentativi, come il Parlamento. Allinterno di questa cosa Pubblica il potere diviso fra vari organi e ogni potere deve essere, al contempo, garanzia e controllo per laltro.
Fin qui tutto chiaro e nulla di nuovo.
Arriviamo, finalmente, a quella che risulta il riferimento pi sibillino della proposizione in esame: il fatto che questa Repubblica Democratica sia fondata sul lavoro.
Proprio questa, invece, se vogliamo, lespressione pi innovativa, quella che attribuisce alla norma la sua maggiore attualit, la sua maggiore lungimiranza.
Con questa espressione la Repubblica, da una parte, ha voluto riconoscere che la dignit di ogni cittadino non deriva dal censo, dalla ricchezza, dal privilegio o dalla propriet, ma -proprio- dal lavoro e dalla libera scelta di unoccupazione adeguata; dallaltra parte afferma che ogni cittadino ha il dovere di contribuire, attraverso il lavoro, al benessere collettivo e al concreto esercizio dei diritti fondamentali da parte di ciascuno.
Il lavoro, quindi, (ed il Presidente del Senato della precedente legislatura, Franco Marini, che parla) inteso dai padri costituenti come mezzo di libert, di identit, di crescita personale e comunitaria, di inclusione e di coesione sociale, di responsabilit individuale verso la societ.
Proprio il massimo risalto dato al lavoro considerato il motore stesso della Repubblica che quale mezzo di crescita personale e di responsabilit sociale fonda la Repubblica, dimostra lattualit della Costituzione in un momento storico come quello che stiamo attraversando, soprattutto in Calabria, di precariato, lavoro nero e sommerso, elevati tassi di disoccupazione, e soprattutto i deficit di sicurezza nelle condizioni e nei luoghi di lavoro.
Un tale stato di cose, infatti, rende di massima attualit laltro articolo della Costituzione che ha ad oggetto il lavoro, lart. 4, dove si afferma che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
proprio il nostro Costantino Mortati che spiega, nel commentare lart. 1 della Costituzione, che lesercizio della libert pu diventare effettivo soltanto se preceduto dalla liberazione dal bisogno e dalla disoccupazione.
Perci quellarticolo 4 un urlo costante (o almeno) dovrebbe essere un urlo costante nelle orecchie dei nostri governanti, che dovrebbero adempiere quella promessa di rendere effettivo il diritto al lavoro a tutti, perch soltanto attraverso tale effettivit si rende compiuta quella idea di Repubblica fondata sul lavoro che contenuta allart.1 della Costituzione.
Di grande rilievo e di grande respiro anche lart. 2 della Costituzione.
Con esso la Repubblica: riconosce e garantisce i diritti inviolabili delluomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit e richiede i doveri inderogabili di solidariet politica, economica e sociale.
Illustrare questo articolo nel breve tempo a nostra disposizione praticamente impossibile per la molteplicit di significati in esso contenuti.
Basti pensare che con esso si afferma che lo Stato in funzione dellUomo e non viceversa. Cos allontanandosi definitivamente dalla concezioni passate in cui tutto e tutti andavano soggetti alla ragion di Stato. Questa la concezione personalistica che impregna lintera Costituzione. Il valore degno della massima tutela , per la nostra Costituzione, la persona umana. Anche qui, lesame esegetico della norma apre scenari di amplissimo respiro. Si guardi, a titolo di esempio, a quel verbo riconoscere.
Quello vuole significare che i diritti della persona non le sono attribuiti dallo Stato, ma che ogni persona ha questi diritti per sua stessa natura, e lo Stato si limita a riconoscere (appunto) ci che gi gli pre-esiste. Questi diritti fondamentali, inoltre, sono riconosciuti dallart. 2 non solo al cittadino ma ad ogni Uomo, e, quindi, anche allo Straniero.
Questa constatatazione restituisce, ancora una volta, la grande attualit della Costituzione, di fronte al fenomeno e alle dimensioni dellimmigrazione nella nostra societ.
Ancora, infine, larticolo richiama alla solidariet, cos disegnando uno stato che non egoistico e individualista ma al contrario, considerando la Repubblica come ununica comunit (una e indivisibile, dice lart. 5 della Costituzione), pretende che al suo interno vi sia solidariet reciproca.
Principio di solidariet, dunque.
Questa solidariet viene pretesa, anzitutto, nei confronti dello stesso Stato verso le situazioni di disagio.
Si guardi, a tal proposito, lart. 3 della Costituzione, che al primo comma afferma che tutti i cittadini hanno pari dignit sociale e sono eguali dinanzi alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Questo il primo comma dellart. 3, che viene definito principio delluguaglianza formale. Ma il costituente ha dimostrato di non essere miope; ha dimostrato di ben conoscere la societ e di essere ben consapevole che, in realt, in fatto, spesso le persone non partono da condizioni di uguaglianza e che alcune categorie sociali sono svantaggiate rispetto ad altre e perci si ha una disuguaglianza in fatto.
Allora la Repubblica, in coerenza con quel principio di solidariet enunciato nellarticolo precedente, ha preso limpegno di eliminare queste condizioni di disuguaglianza e al secondo comma dello stesso articolo 3 afferma quello che viene definito il principio di uguaglianza sostanziale: compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert e luguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e leffettiva partecipazione di tutti i lavoratori allorganizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Lo Stato, dunque, prende limpegno di rimuovere le ragioni della disuguaglianza di fatto.
Notate quanto sia moderno e, purtroppo, attuale.
Nella prima parte della Costituzione, quindi, sono affermati tutti i diritti fondamentali, libert personale, libert di riunione e di associazione, libert di manifestazione del pensiero, libert di religione e parit tra le confessioni religiose, diritto alla salute, diritto allo studio, diritto al lavoro, tutela della famiglia, tutela della corrispondenza e del domicilio, tutela delle minoranze linguistiche, diritto di voto e di partecipazione democratica, diritto di difesa.
Sono i temi che si agitano quotidianamente nella nostra vita e nella vita della nostra societ.
A dimostrazione della modernit della Costituzione e degli altissimi meriti dei padri costituenti.
Qualcuno ha detto che la Costituzione si presenta con un piano di governo che i Costituenti offrivano a quello che sarebbe stato il primo governo della Repubblica.
E tanto si discusso sulla portata programmatica o immediatamente precettiva della Costituzione.
Nel corso della discussione che precedette il voto sulla Costituzione vi erano, ovviamente, differenti punti di vista sui contenuti concreti e, anzi sul modo di presentarsi della Costituzione. Senza appesantire troppo, in particolare, proprio il Calamandrei era contrario alle norme che non fossero di immediata attuazione perch temeva che il Popolo, leggendo norme non immediatamente attuabili potesse avere sfiducia nello Stato, sentendosi da esso sbeffeggiato, preso in giro e tradito.
Nel corso di questa discussione il Calamandrei cita Togliati che cerca di convincerlo del contrario citando, a sua volta, Dante.
Vado a leggere un brano che ho estratto dalla documentazione dei lavori preparatori dellAssemblea Costituente, il resoconto della discussione del 4 marzo 1947: Calamandrei che Parla allAssemblea Costituente durante la discussione sul progetto di Costituzione: Togliatti cap che il miglior modo per convincere un fiorentino quello di citargli un verso di Dante. Togliatti mi disse che noi preparatori della Costituzione dobbiamo fare come quei che va di notte- che porta il lume dietro e a s non giova, ma dopo s fa le persone dotte. Non dobbiamo curarci dellattuazione immediata di queste pseudo norme giuridiche contenute in questo progetto: dobbiamo pensare ai posteri, ai nipoti e consacrare quei principi che saranno oggi velleit e desideri ma che tra venti, trenta, cinquanta anni diventeranno leggi. Dobbiamo cos illuminare la strada a quelli che verranno.
Proprio questo passaggio della discussione mette alla luce quella che una caratteristica sin qui sperimentata della Costituzione e che lha resa capace di resistere in questi sessanta anni senza perdere lustro. Questa caratteristica la capacit profetica degli eventi futuri, questo suo contenere norme capaci di disciplinare anche fenomeni e situazioni non previsti e non prevedibili al momento in cui venivano scritte le norme.
Voglio farvi un esempio per tutti.
Vi leggo lart. 11 della Costituzione: LItalia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parit con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Possiamo dividere larticolo in due parti, entrambe di grandissima attualit e di grandissima importanza.
Nella prima parte si ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
una norma che non d adito ad equivoci e che, forte della memoria della guerra, rifiuta il bellicismo. Una norma di grande attualit, in un momento storico come il nostro in cui si cercano e si escogitano formule per dare legittimazione alla guerra: si dice che sia giusta la guerra cui si ricorre per esportare democrazia; quella per attuare lingerenza umanitaria; quella per attuare una legittima difesa preventiva; quella per combattere gli Stati Canaglia, sostenitori del terrorismo e cos via.
La Costituzione, sul punto, univoca, la guerra ripudiata sia come strumento di offesa sia come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali.
Ha del miracoloso, invece, la seconda parte della norma, nella parte in cui si consente alle limitazioni di sovranit a condizione di parit con altri stati per favorire ordinamenti intesi a promuovere la pace e la giustizia.
Siamo nel 1947.
Ma gi questa piccolissima norma, in realt, descrive quella che dopo sessanta anni sarebbe stata lUnione Europea. Infatti che cosa lUnione Europea? Altro non che una limitazione di sovranit di ciascuno stato membro (ora vedremo che cosa significa limitazione di sovranit) al fine di costituire un nuovo ordinamento sovranazionale, con norme comuni, in condizioni di parit, al fine di promuovere la pace.
Dovete pensare che un periodo lungo di sessanta anni di pace sul territorio dellEuropa forse non si era mai registrato.
In questo mi possono dare conferma gli illustri professori che siedono in questo tavolo.
LEuropa sempre stata il teatro di feroci guerre. Feroci guerre per lembi di territorio, lembi di sovranit disputata fra quegli stessi stati che oggi compongono lUnione Europea. Come si raggiunto questo obiettivo della Pace? Proprio rinunciando ad una piccola porzione di sovranit. Questa rinuncia consistita nel fatto di consentire che le norme poste da questo ordinamento sopranazionale avessero effetto direttamente nel nostro Stato e negli altri stati membri. Pensate che nel caso in cui si dovesse imbattere in una norma dello Stato Italiano contraria ad una norma dellUnione Europea, il Giudice deve disapplicarla, ossia deve fare finta che non esista e applicare la norma dellUnione Europea. Pensate che la riforma del titolo quinto di cui ho fatto cenno, stato modificato lart. 117 della Costituzione che ora, al primo comma impone al legislatore statale e regionale il rispetto dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Proprio grazie a questa limitazione di sovranit stato possibile labbattimento delle frontiere e la libera circolazione tra persone e cose nel territorio Europeo, la moneta unica, la bandiera comune, la cooperazione in materia di giustizia e di libert.
E per fare accadere tutto questo non stata necessaria alcuna modifica della Costituzione n escogitare architetture in quanto i nostri padri costituenti gi avevano disegnato uno stato capace di rispondere a questa sfida.
Immagino che non sia necessario spendere altre parole circa lattualit dei principi contenuti nella Costituzione.
Per comprendere limportanza delle norme contenute nella Costituzione non si pu tralasciare di sottolineare come il Garante della Costituzione sia il Presidente della Repubblica, ossia la carica pi alta e la magistratura pi elevata della nostra Repubblica.
In secondo luogo, proprio perch la Costituzione di tutti e nessuno pu violarla, neanche il legislatore, stato previsto, dalla stessa Costituzione, un organo al quale stato attribuito, tra gli altri, il compito di controllare che le leggi veramente si inchinino dinanzi ai principi della Costituzione.
Questo organo si chiama Corte Costituzionale. un organo indipendente e autonomo ed ha un potere grandissimo. Pensate che nel caso in cui dovesse rintracciare una norma costituzionalmente illegittima, attraverso un procedimento che, per non tediarvi tralascio, la espunge dal nostro ordinamento giuridico. Ossia con una sentenza, sostanzialmente, viene abrogata una norma di legge.
Viene attribuito alla Corte Costituzionale lo stesso potere che il Legislatore esercita in Parlamento e il Popolo con il referendum. Ma con una procedura molto meno complessa.
Mi scuserete, a questo punto, se concluder riportando il brano finale del discorso pronunciato dal prof. Leopoldo Elia attuale Presidente della Corte Costituzionale e, in quanto tale, quinta carica dello Stato e migliore osservatore possibile della Costituzione: La Costituzione Repubblicana, anche grazie alle trasformazioni sommariamente ricordate, realizzatesi in sei decenni, ha dimostrato con la sua tenuta di possedere una prudente elasticit e attitudine a comprendere con i suoi principi, fenomeni non prevedibili dai costituenti: e tutto ci senza perdere di significanza. Infatti questa apertura al nuovo si sempre svolta allinterno dei principi del costituzionalismo maturato nella seconda met del ventesimo secolo (personalismo, pluralismo, Stato democratico, libert, giustizia sociale, organizzazione diffusa dei poteri che assicuri equilibrio e controllo reciproco, sistema di garanzie): un nucleo forte di costituzionalismo coerentemente accolto dalla nostra Costituzione. Per concludere - sempre il Prof. Elia che parla- non mi resta che rivolgere lantico augurio a chi d opera al bene comune [] chi verr dopo possa far meglio di chi ha operato prima. Faciant meliora sequentes.
Mi piaciuto riportare questo brano perch proprio nel saluto finale, a mio avviso, raccolta lessenza pi pura, il messaggio stesso della Costituzione, rivolto a tutti, governanti e governati, politici e cittadini, cercare di far meglio, di migliorare, attraverso la memoria, le opere lasciateci dalle generazioni che ci hanno preceduto.
Al fine di illuminare la strada di quelli che ci seguiranno.

ATTI del Convegno sul 60  della Costituzione - Direzione
ATTI del Convegno sul 60  della Costituzione - Direzione
ATTI del Convegno sul 60  della Costituzione - Direzione
ATTI del Convegno sul 60  della Costituzione - Direzione
ATTI del Convegno sul 60  della Costituzione - Direzione
ATTI del Convegno sul 60  della Costituzione - Direzione

E-mail:              Webmaster: www.giuseppecaporale.it               Segnalazione errori

Testi e materiale Copyright©
Associazione culturale La Radice
  www.laradice.it

Sviluppo e design Copyright©
Giuseppe Caporale
 www.giuseppecaporale.it

Tecnologie e software Copyright©
SISTEMIC di Giuseppe Caporale
 www.sistemic.it

Advertising e link support
by www.Golink.it

Golink www.Golink.it