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Autore:Vincenzo Squillacioti     Data: 30/04/2019  
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Data: 30/04/2019 - Anno: 25 - Numero: 1 - Pagina: 32 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

DISPOSIZIONI ANTICIPATE TRATTAMENTO - DAT Testamento Biologico

Letture: 65               AUTORE: Francesca Gallelli (Altri articoli dell'autore)        

Di recente mi sono state richieste delucidazioni in merito alla possibilità di redigere il cosiddetto
“testamento biologico”, ho appurato così che l’argomento è poco conosciuto e vista la rilevante importanza
del tema, ho preferito rinviare la trattazione dei tipi di società -anticipata nell’articolo precedenteai
prossimi numeri e fornire invece, con il presente contributo, una piccola guida alla luce del recente
intervento normativo in materia.
Con “testamento biologico” o “testamento di vita”, ovvero dichiarazione anticipata di trattamento,
si vuole fare riferimento all’atto mediante il quale una persona (il “testatore”), in condizioni di capacità
d’intendere e volere, esprime ora per allora e per il caso di sopravvenuta incapacità, le proprie volontà in
merito alle terapie che intende o non intende accettare, acconsente o meno a cure proposte (cosiddetto
“consenso informato”) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che
potrebbero comportare trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una
normale vita di relazione.
La LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
anticipate di trattamento (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018) è entrata in vigore il 31/01/2018.
Il contenuto tipico delle DAT è quello volto ad esprimere il proprio volere in merito all’accettazione o
rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche (in generale) o anche singoli trattamenti
sanitari, ma è bene chiarire che le norme sulle DAT non permettono l’eutanasia e non riguardano il c.d.
“suicidio assistito”, si possono, invece, inserire nello stesso documento indicazioni circa la donazione
di organi, l’uso del corpo a fini di ricerca scientifica, o la propria volontà in merito a scelte funerarie in
base alla propria confessione religiosa ovvero ancora alla successiva inumazione/cremazione. Presupposto
fondamentale è che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle proprie scelte (c.d. Consenso informato).
Pertanto a titolo esemplificativo è possibile disporre -per il caso di perdita della capacità di decidere o
d’impossibilità di comunicare- che determinati trattamenti sanitari siano o non siano iniziati o continuati
(es. forme di respirazione meccanica, idratazione o nutrimento artificiale, interventi di chirurgia di urgenza,
trasfusioni di sangue, somministrate terapie antibiotiche).
La legge prevede, inoltre, la possibilità di nominare una persona di fiducia (il “fiduciario”) che sostituisca
il disponente nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria e con l’incarico di vigilare sul rispetto delle DAT
ovvero di disattenderle di concerto con il medico qualora appaiono palesemente incongrue ovvero, qualora
sopravvengano terapie non previste o non prevedibili alla data di redazione delle DAT.
Il documento contenente tali disposizioni può essere redatto per atto pubblico notarile, scrittura privata
autenticata dal notaio, scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del
Comune di residenza del testatore/disponente; esso è sempre modificabile o revocabile nelle stesse forme
con cui è stato redatto ad eccezione dell’ipotesi in cui ragioni di emergenza e urgenza ne impediscano la
revoca con le stesse forme (in tal caso è previsto che sia sufficiente una dichiarazione verbale del disponente
raccolta o videoregistrata da un medico alla presenza di due testimoni).
In qualsiasi forma siano espresse, le DAT non sono sottoposte a registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate e sono esenti da qualsiasi tributo, imposta, diritto o tassa.
Circa la pubblicità e la conservazione delle DAT la legge 219/2017 prevede solo registri su base
regionale, mentre non esistono attualmente banche dati nazionali relative alle Disposizioni Anticipate di
Trattamento, pertanto se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive, rischia che le
sue DAT non siano conosciute.
La conservazione da parte del notaio nella raccolta dei suoi atti potrebbe, in tale contesto, essere uno
strumento in grado di garantirne non solo la conservazione, ma anche la concreta conoscibilità su scala
nazionale, in quanto il notaio potrà rilasciarne copia autentica al disponente, alla persona da quest’ultimo
incaricata, al fiduciario, alle strutture sanitarie e all’autorità giudiziaria.
Il notaio
(Avv. Francesca Gallelli)


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