Data: 31/08/2021 - Anno: 27 - Numero: 2 - Pagina: 18 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
FIGLI MINORI LASCIATI SOLI I N AUTO |
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AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)
Spesso capita di dover svolgere alcune commissioni, portando con sé i figli per non lasciarli soli in casa. Ma con i bambini al proprio seguito è difficile, in determinate circostanze, conciliare tempi e impegni. Così, quando si tratta di pochi minuti, si decide a volte di lasciarli all’interno dell’auto in attesa che il genitore, nelle vicinanze, sbrighi le proprie incombenze. Può però accadere che un imprevisto dilati i tempi preventivati e che il genitore (o anche l’accompagnatore) si intrattenga più del previsto. In queste situazioni ci si chiede cosa si rischia a lasciare i bambini soli in macchina; quali possono essere le conseguenze giuridiche nel caso in cui un vigile o un carabiniere dovesse passare di lì per caso o perché sollecitato da qualche passante. Il codice penale, al suo art. 591, stabilisce che «chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni». Pertanto il genitore che lascia in macchina i propri figli minori incustoditi, anche solo per poco tempo, privandoli della possibilità di uscire in caso di pericolo o di volontario allontanamento, commette il reato di abbandono di persone minori o incapaci. Tale norma, infatti, tutela la sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo, anche in caso di abbandono temporaneo. Il descritto negativo comportamento dell’adulto è univocamente ricondotto dalla giurisprudenza penale all’ipotesi criminosa dell’articolo 591 c.p. (abbandono di minori o incapaci), eventualmente aggravato ai sensi del suo 4° comma, ove il fatto sia posto in essere dal genitore. Si deve precisare che la legge penale punisce la condotta di chi lascia da soli in macchina i minori, allorché questi ultimi non abbiano compiuto l’età di 14 anni. Tuttavia il giudice valuterà discrezionalmente la gravità del caso tenendo prevalentemente conto proprio dell’età del bambino: chiaramente un bimbo di 10 anni, ritenuto sufficientemente maturo sotto il richiamato profilo sia dalla psicologia che dalla giurisprudenza, può essere lasciato solo per pochi minuti, mentre ciò non è possibile quando il bambino ha invece pochi mesi di vita. Il reato è aggravato –sicché si applica una pena più grave– quando lo stesso fatto viene commesso da uno dei genitori o da entrambi. La legge punisce il reato non in base alla durata dell’abbandono, ma piuttosto avuto riguardo all’incolumità del minore posta in pericolo dalla condotta sanzionata, sicché il reato risulta integrato anche nell’ipotesi di abbandono temporaneo. In altri termini la norma del’art. 591 Codice Penale tutela il valore etico–sociale della “sicurezza” della persona fisica minore o incapace contro determinate situazioni di pericolo fatte insorgere da chi ha il dovere di proteggerli. L’interesse tutelato dalla norma penale deve ritenersi violato “anche quando l’abbandono è relativo o parziale” (così la Corte Suprema di Cassazione Sez. 5, n. 15245 del 23/02/2005 – dep. 22/04/2005, N., Rv. 232158). Anche i giudici di merito, peraltro (come pure recentemente il Tribunale di Trento – Sezione Penale – con la sentenza 26 marzo 2018 n. 150), sulla scia dell’insegnamento della Suprema Corte, ritengono, in conclusione, che la condotta del genitore, consistente nel chiudere i propri figli in macchina con privazione della possibilità di poterne uscire in caso di pericolo o necessità e volontario allontanamento (con tutte le precisazioni sopra specificate), non può che integrare il reato di abbandono dei figli minorenni, aggravato, in tale ipotesi, dalla circostanza che il fatto viene posto in essere appunto dal/dai genitore/i. L’avvocato (Avv. Caterina Campagna) |