Data: 31/12/2021 - Anno: 27 - Numero: 3 - Pagina: 20 - INDIETRO - INDICE - AVANTI
I MINORI E GLI ACQUISTI IMMOBILIARI |
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AUTORE: Francesca Gallelli (Altri articoli dell'autore)
Sebbene la capacità d’agire e quindi, per l’argomento trattato, la possibilità di stipulare un contratto diretto all’acquisizione di un bene immobile, sia riconosciuta normalmente alla maggiore età è tuttavia possibile intestare un bene immobile ad un soggetto ancora minorenne. La legge, infatti, prevede che fino al compimento della maggiore età il minore è rappresentato dai genitori. Sono questi, dunque, che possono normalmente compiere gli atti di amministrazione dei beni dei propri figli. Tuttavia, nel caso degli acquisti immobiliari, trattandosi per l’ordinamento giuridico di atti di straordinaria amministrazione, la competenza dei genitori viene affiancata ed assoggettata al controllo del Giudice Tutelare, organo preposto a tutelare gli interessi economici dei soggetti che non hanno ancora compiuto la maggiore età e siano soggetti alla potestà dei genitori. Per procedere alla stipula dell’atto occorrerà pertanto avviare un procedimento di volontaria giurisdizione per ottenere l’autorizzazione del Giudice Tutelare che vaglierà e autorizzerà l’acquisto ogni qual volta lo ritenga vantaggioso per il minore. L’istanza si presenta con un ricorso presso il Tribunale competente per territorio (che è quello del luogo in cui il minore ha la sede principale dei suoi affari ed interessi) e tra i professionisti legittimati alla presentazione dei ricorsi di volontaria giurisdizione rientra anche il Notaio. Il ricorso potrà essere presentato sia per acquisti a titolo oneroso - è il caso dei genitori che pagano la casa del figlio - quanto per acquisti a titolo gratuito, ad esempio il nonno che voglia donare la casa al nipote. Perché intestare una casa ad un minore? Le motivazioni potrebbero essere diverse; ad esempio: • se l’immobile rappresenta la casa di famiglia destinata a passare di generazione in generazione, sarà possibile evitare le spese di successione; • per evitare decadenze per agevolazioni fiscali, è il caso del genitore che abbia acquistato una nuova casa con le agevolazioni prima casa e debba spogliarsi della titolarità di quella pre-posseduta, per evitare la decadenza, ben potrebbe trasferirla al proprio figlio; • per sfruttare le agevolazioni prima casa, qualora ad esempio, entrambi i genitori non ne abbiano i requisiti. A prescindere dalle motivazioni personali, è bene tuttavia ricordare che qualora dopo l’acquisto si volesse vendere l’immobile e il figlio fosse ancora minore, la vendita dovrà essere nuovamente autorizzata dal Giudice Tutelare il quale è obbligato a ordinare il reimpiego del prezzo incassato sempre a favore del minore (di solito viene ordinato di acquistare titoli di Stato a basso rischio). Il notaio (Avv. Francesca Gallelli) |