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Autore:     Data: 30/04/2019  
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Data: 31/12/2016 - Anno: 22 - Numero: 3 - Pagina: 23 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

RITARDATA O MANCATA CONSEGNA - DANNEGGIAMENTO DEL BAGAGLIO DA TRASPORTO AEREO

Letture: 1097               AUTORE: Caterina Campagna (Altri articoli dell'autore)        

Col contratto di trasporto, anche a mezzo aereo, regolato dal codice civile e/o dalle leggi
speciali, il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire a destinazione, in tutta sicurezza
e nel tempo stabilito, persone e/o cose da un luogo ad un altro.
Il vettore è responsabile della perdita (o smarrimento) o dell’avaria delle cose consegnategli
per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario.
Il Regolamento C.E. n. 2027/97 (modificato dal regolamento C.E. n. 889/2002) in attuazione
della Convenzione di Montreal 2/05/1999, ratificata in Italia con legge 10/01/2004 n.
12, in particolare disciplina la responsabilità del vettore in caso di danni derivati al bagaglio
a causa del trasporto, oggettivamente sussistente salvo che questo non provi di aver adottato
tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza, al fine di scongiurare
l’evento pregiudizievole. In altri termini la norma pone in capo al vettore, al fine di evitare la
responsabilità, l’onere di dimostrare il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzo nella
produzione dell’evento dannoso.
A volte può accadere che il passeggero, giunto a destinazione, debba constatare il mancato
arrivo del proprio bagaglio: in tal caso, per denunciarne la perdita, dovrà recarsi immediatamente
presso l’ufficio Lost and found (Ufficio oggetti smarriti), di solito presente in quasi
tutti gli aeroporti, dove gli sarà fatto compilare un apposito modulo di reclamo (PIR, Property
irregularity report – Rapporto Irregolarità Bagaglio). Nella denuncia si dovranno indicare le
caratteristiche del bagaglio (dimensioni, colore, marca…).
Se il bagaglio arriva quando il passeggero ha già lasciato l’aeroporto ha diritto a farselo
consegnare a domicilio o in albergo a spese della compagnia. Nel caso voglia tornare personalmente
a ritirarlo, dovrà conservare le ricevute del viaggio o annotare le spese di benzina
sostenute. Il più delle volte il ritardo nella consegna del bagaglio costringerà il passeggero ad
acquistare il necessario per proseguire il soggiorno; è importante in tal caso conservare tutte le
ricevute degli acquisti effettuati.
Entro 21 giorni dalla mancata riconsegna del bagaglio dovrà inviare una Raccomandata
A.R. di reclamo alla compagnia aerea, chiedendo il rimborso di tutte le spese sostenute e allegando
copia delle ricevute. Il termine è tassativo e perentorio: diventa indispensabile spedire
quindi il tutto per raccomandata o via fax, conservando le ricevute in originale con la data.
Il reclamo deve essere inviato all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza bagagli del
vettore aereo che è indicato nel biglietto (vettore contrattuale) e/o di quello che ha concretamente
effettuato il trasporto (vettore operativo), sia esso il primo vettore, l’ultimo o quello nel
corso del quale si è verificato il disservizio.
Se al momento dell’acquisto del biglietto il consumatore ha pagato anche un’assicurazione
aggiuntiva per il bagaglio, il reclamo potrà essere rivolto direttamente sia alla Compagnia
assicuratrice che al vettore aereo. Se la compagnia non risponde o se offre un risarcimento
inadeguato è bene inviare una seconda raccomandata AR, ribadendo le proprie richieste .
Se il bagaglio non viene consegnato entro i 21 giorni successivi all’arrivo e se la compagnia
non riconosce prima la perdita del bagaglio, quest’ultimo dovrà ritenersi ufficialmente perso.
A questo punto il passeggero potrà far valere i propri diritti effettuando il reclamo in forma
scritta, mediante raccomandata A.R. Nel reclamo si dovranno specificare i danni subiti e fornirne le prove; bisognerà quindi
allegare la lista dettagliata del contenuto di ogni bagaglio non riconsegnato e l’originale della
ricevuta, in caso di biglietto cartaceo, o del codice di prenotazione del volo in caso di biglietto
elettronico. Inoltre dovrà essere necessariamente allegato l’originale del PIR, l’originale del
talloncino di registrazione del bagaglio rilasciato al passeggero e la ricevuta del pagamento
eventualmente effettuato per l’eccedenza, gli originali delle ricevute di spesa (scontrini) per
la merce riacquistata a causa della perdita del bagaglio e infine l’indicazione delle coordinate
bancarie complete per l’esecuzione dell’accredito, con le specifiche eventualmente necessarie
nel caso che l’intestatario della pratica non corrisponda al titolare del conto bancario indicato.
Nel caso invece in cui si verifica il danneggiamento del bagaglio si segue la stessa procedura
per lo smarrimento, con la differenza che è necessario avviare la relativa pratica di risarcimento
entro sette giorni dalla compilazione del PIR.
La compagnia aerea è responsabile del danno provocato ed è tenuta al risarcimento. Tale
tenutezza non sussisterà solo se potrà dimostrare di avere adottato tutte le misure possibili per
evitarlo o che adottarle era risultato impossibile (es.: un terremoto ha distrutto i bagagli).
La responsabilità del vettore è regolata dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, con un risarcimento
fino a 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.164,00.
Se la compagnia non accoglie la richiesta di risarcimento oppure offre un risarcimento inadeguato,
è possibile adire il Giudice di pace. Sarà il viaggiatore a scegliere se rivolgersi a quello
del luogo di destinazione del viaggio o a quello del domicilio o della sede principale della compagnia
aerea.
L’azione legale del passeggero si prescrive in 2 anni dalla data di arrivo o da quella nella
quale il volo sarebbe dovuto arrivare.
L’avvocato
(Avv. Caterina Campagna)


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