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Data: 31/12/2006 - Anno: 12 - Numero: 4 - Pagina: 12 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

SULLE NUOVE DISPOSIZIONI...

Letture: 1041               AUTORE: Il fiscalista (Altri articoli dell'autore)        

Con la legge n. 248 del 4 agosto 2006 viene disposto che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni debbano essere corrisposti nelle seguenti modalità:
- bonifico su c/c bancario;
- assegno non trasferibile tratto sul proprio c/c dal cliente;
- altre modalità di pagamento bancario o postale;
- sistemi di pagamento elettronici;
Con la stessa legge si prevede un’applicazione graduale, infatti si fissano questi limiti, oltre i quali sono obbligatorie le surriportate forme di pagamento:
- `DB 1.000,00 dal 12 agosto 2006 al 30.06.2007;
- `DB 500,00 dal 1 luglio 2007 al 30.06.2008;
- `DB 100,00 a decorrere dal 1 luglio 2008
ciò, a mio parere, al fine di controllare le entrate degli esercenti arti e professioni in una maniera più approfondita.
Appare importante ricordarlo in questa sede, pensando che è sempre più frequente trovarsi in queste situazioni. Infatti sempre più spesso ci si rivolge a specialisti in campo medico, a professionisti per ottenere prestazioni e quindi occorre conoscere cosa dice la normativa vigente in materia.
Perchè costringere a estenuanti file i non possessori di conto corrente? Penso alle persone anziane che troveranno una qualche difficoltà a seguire tale normativa per effettuare questi pagamenti. E non solo loro...
E quanti continueranno a percepire importi senza rilasciare ricevute, accontentandosi magari di vile moneta (anche banconote, ci mancherebbe...)?
A mio modesto avviso occorrerebbe, ai fini del reale controllo di tutte le attività professionali, che tutte le spese sostenute in tal senso dai contribuenti siano in qualche maniera deducibili fiscalmente. Allora sì che ci sarebbe la convenienza per il cliente di farsi rilasciare ricevuta, pagando come vuole la normativa, come nel caso delle ristrutturazioni edilizie con bonifici bancari, mai acconsentendo a pagamenti in nero. Se non c’è vantaggio per il cliente, sotto forma di rimborso fiscale, vale la pena non usufruire di uno sconto gentilmente offerto dal professionista?
Mi rendo conto come questo tipo di discorso sia tipicamente italiano, frutto della nostra mentalità. E che è anche meritevole di censura, dal momento che poi non ci si deve lamentare del fatto che molte categorie non pagano le dovute tasse, proprio a causa di questo modo di ragionare.


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