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ESPRESSIONI RICORRENTI
Autore:Vincenzo Squillacioti     Data: 30/04/2019  
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Data: 31/12/2023 - Anno: 29 - Numero: 3 - Pagina: 26 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

LA REGOLA DEL cd. PREZZO-VALORE

Letture: 700               AUTORE: Francesca Gallelli (Altri articoli dell'autore)        

Per regolare il potere di accertamento del Fisco e contrastare il fenomeno dell’occultamento
del prezzo di vendita negli atti immobiliari traslativi, con l’art. 1, comma 497, L. n. 266/2005 del
23 dicembre 2005 il legislatore ha inteso introdurre nel nostro ordinamento il concetto di prezzo
valore.
L’obiettivo è quello di far emergere il valore venale degli immobili e determinare in modo
oggettivo la base imponibile degli atti traslativi a titolo oneroso di fabbricati ad uso abitativo e
relative pertinenze. Ricorrendone i presupposti al contribuente deriva un duplice vantaggio: il
primo è quello di precedere alla tassazione dell’atto di vendita ad un valore presumibilmente più
basso del valore di mercato con conseguente risparmio d’imposta, l’altro è quello di precludere
all’agenzia delle entrate un accertamento del maggior valore qualora il prezzo pattuito non sia
consono ai valori reali.
Tuttavia perché detto meccanismo possa trovare applicazione devono ricorrere determinati
presupposti, ovvero:- che l’acquirente sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio della sua attività com
merciale, artistica o professionale, sono pertanto escluse es. società o imprese in generale;- che l’oggetto dell’atto sia l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di un fabbricato
abitativo e/o relative pertinenze dotati di propria rendita catastale, restano fuori pertanto
tutti quei fabbricati con destinazione d’uso commerciale o industriale, nonché tutti gli
immobili privi di rendita catastale (es. fabbricati in corso di costruzione);- che l’atto traslativo sia a titolo oneroso, non necessariamente vendita ma anche permuta o
simili, escluse invece le donazioni;- che l’acquirente indichi nell’atto che intende avvalersi di tale disciplina;- che l’atto sia soggetto ad imposta di registro, non trova pertanto applicazione per i casi di
vendita soggetta ad Iva.
In tutti i casi in cui il prezzo-valore non sia invocabile o in cui comunque non sia espres
samente citato, la vendita seguirà le regole tributarie ordinarie e pertanto tassazione su prezzo
dichiarato in atto e facoltà di accertamento di valore dell’Amministrazione Finanziaria.
Il notaio
(Avv. Francesca Gallelli)


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