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Autore:Vincenzo Squillacioti     Data: 30/04/2019  
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Data: 30/04/2021 - Anno: 27 - Numero: 1 - Pagina: 25 - INDIETRO - INDICE - AVANTI

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E CREDITO D’IMPOSTA

Letture: 995               AUTORE: Francesca Gallelli (Altri articoli dell'autore)        

Con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, attese le difficoltà nella
conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, il legislatore è intervenuto -dapprima con la legge 40/2020 e
successivamente con la legge 21/2021 (Decreto mille proroghe)- in favore del contribuente, disponendo
la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, dei termini per
effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del
riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I predetti termini sospesi
inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Per chiarire la portata delle leggi in commento, si ricorda che le agevolazioni prima casa sono
riconosciute a determinate condizioni tra le quali, per il tema trattato:
• l’impegno a spostare la residenza nel comune ove è situato l’immobile oggetto d’acquisto entro
18 mesi dall’atto di vendita;
• l’impegno ad alienare l’immobile già acquistato con le dette agevolazioni entro un anno dal
nuovo acquisto.
Per effetto dell’intervento legislativo questi termini sono sospesi con la conseguenza che per il cambio
di residenza se l’acquisto è avvenuto prima del 23 febbraio 2020 il termine si interrompe al 23 febbraio
2020 per riprendere il suo decorso il 1° gennaio 2022; se l’acquisto è avvenuto o avverrà tra il 23 febbraio
2020 ed il 31 dicembre 2021 il termine ultimo per il cambio di residenza sarà in ogni caso il 1° luglio
2023. Con riferimento invece all’obbligo di spogliarsi dell’immobile preposseduto, se l’acquisto del
nuovo immobile è avvenuto prima del 23 febbraio 2020 il termine per l’alienazione si interrompe al 23
febbraio 2020 per riprendere il 1° gennaio 2022; se l’acquisto del nuovo immobile è avvenuto o avverrà
tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 il termine ultimo sarà in ogni caso il 1° gennaio 2023.
Gli stessi termini di sospensione operano per l’utilizzo del credito d’imposta per il riacquisto
della prima casa, ovvero per la possibilità riconosciuta al contribuente che riacquisti entro l’anno
dall’alienazione dell’immobile preposseduto, di sfruttare e quindi portare in detrazione dall’imposta di
registro dovuta sul nuovo atto di acquisto quanto già pagato per imposta di registro o I.V.A. in relazione
al precedente acquisto agevolato.
Anche detto termine di 1 anno previsto per il riacquisto è sospeso nel periodo tra il 23 febbraio 2020
ed il 31 dicembre 2021. Pertanto se l’alienazione del precedente immobile è avvenuta prima del 23
febbraio 2020 il termine per il riacquisto si interrompe al 23 febbraio 2020 per riprendere il suo decorso
il 1° gennaio 2022; se l’alienazione del precedente immobile è avvenuta o avverrà tra il 23 febbraio
2020 ed il 31 dicembre 2021 il termine ultimo sarà in ogni caso il 1° gennaio 2023.
Il notaio
(Avv. Francesca Gallelli)


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